Addio al rito Fornero per i ricorsi contro il licenziamento. A partire dall'1 luglio 2023, infatti, si applicherà il rito ordinario del lavoro, ma modificato dalla riforma Cartabia. Tra le novità viene data priorità ai ricorsi con domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e la possibilità, al giudice, di ridurre fino a dimezzarli i tempi del procedimento. Ancora: il giudice che decide su un ricorso contro il licenziamento del socio di cooperativa decide pure sulle questioni relative al rapporto associativo; infine, prevista la facoltà di ricorso alla «negoziazione assistita» nelle cause di lavoro con assistenza di un avvocato e, volendo, del consulente del lavoro. A stabilirlo, tra l'altro, è il dlgs 149/2022.

Le novità al rito del lavoro. Il processo del lavoro resta disciplinato dall'art. 409 del codice di procedura civile (libro II, titolo IV), con la novità di accogliere una sezione ad hoc per le cause contro i licenziamenti. In relazione alle norme ordinarie, una prima novità arriva dall'art. 434 che prescrive i contenuti del ricorso di appello. Questo, in base alla nuova norma, deve essere motivato e, per ciascuno dei motivi, a pena d'inammissibilità, deve indicare «in modo chiaro, sintetico e specifico»: a) il capo della decisione di primo grado impugnato; b) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; c) le violazioni di legge denunciate e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Altra novità riguarda la comunicazione della sentenza alle parti. Il nuovo art. 430 stabilisce che il cancelliere vi provveda soltanto quando la sentenza è depositata fuori udienza (e non anche quando le motivazioni siano lette in udienza, perché già subito note alle parti).

Le controversie sui licenziamenti. La riforma introduce un Capo ad hoc, I-bis, al Libro II, titolo IV, del codice di procedure civile: «Delle controversie relative ai licenziamenti». La novità fa coppia con l'abrogazione dei commi da 47 a 69 dell'art. 1 della legge 92/2012, il c.d. rito Fornero attualmente vigente. Tre le novità principali, corrispondenti a tre nuovi articoli. Innanzitutto (art. 441-bis), è previsto il principio generale per cui la trattazione e decisione delle controversie sull'impugnazione del licenziamento con domanda di reintegrazione hanno priorità rispetto alle altre cause, anche se relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Inoltre, è data facoltà al giudice di ridurre i termini del procedimento fino a metà, garantendo, a tutela delle parti, un temine congruo (non inferiore a 20 giorni) tra data di notifica del ricorso e data dell'udienza per la costituzione in giudizio. Altra novità (art. 441-ter) riguarda i soci di coop: il giudice che decide il ricordo sul licenziamento decide pure su eventuali questioni relative al rapporto associativo. Uno stesso giudice decide su rapporto di lavoro e su rapporto associativo anche quando la cessazione del rapporto di lavoro derivi dalla cessazione del rapporto associativo, pur mancando un formale atto di licenziamento. Terza novità (art. 441-quater) è sui licenziamenti discriminatori: se non introdotti con rito ordinario (art. 414), in presenza dei presupposti, possono essere introdotti con i riti speciali (art. 38 dlgs 198/2006 e art. 28 dlgs 150/2011). La domanda proposta, in una o altra forma, preclude la possibilità di agire poi con un rito diverso.

In campo avvocati e consulenti. Altra novità, infine, è la possibilità della negoziazione assistita in tutte le liti di lavoro, quindi anche per quelle sui licenziamenti, senza che ciò costituisca, però, condizione di procedibilità del ricorso. Ciascuna parte è assistita da un avvocato e, volendo, da un consulente del lavoro.

Daniele Cirioli - 20 ottobre 2022 – tratto da Italia Oggi

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