Istituto applicabile anche alle opzioni per consolidato e trasparenza fiscale. Il rimedio vale soltanto per le dimenticanze e non per i ripensamenti

La remissione in bonis (articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012), la cui scadenza più ravvicinata è il prossimo 30 novembre, consente di rimediare alle opzioni fiscali mancate, ma in tanti casi è disapplicata per via di interpretazioni restrittive dell’Agenzia e, comunque, anche dove ammessa, richiede specifiche condizioni.

Le condizioni

Per accedere alla sanatoria, l’errore non deve essere già stato contestato dal fisco e non devono essere stati iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative ad eccezione di quelle aventi ad oggetto comparti impositivi diversi da quelli cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale che non possono quindi essere ritenuti ostativi alla possibilità di avvalersi della disposizione in oggetto attraverso la successiva trasmissione della comunicazione o l’assolvimento dell’adempimento fiscale richiesto (circolari 38/E/12 e 180/98). Inoltre, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per l’invio della comunicazione o per l’adempimento formale propedeutici alla fruizione del regime opzionale richiesto. Verificate tali condizioni, è necessario:

eseguire l’adempimento/la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia la prima dichiarazione dei redditi o Iva il cui termine di presentazione scade dopo quello previsto per effettuare la comunicazione, senza tener conto dei 90 giorni previsti dall’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/98;

versare con codice tributo «8114» la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997, attualmente 250 euro, con modello F24 Elide, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti (risoluzione 42/E/2018).

In relazione alle imposte sui redditi, quindi, la scadenza del prossimo 30 novembre diventa il termine per effettuare la remissione in bonis relativa agli adempimenti e alle comunicazioni omesse da dicembre 2021.

L’ambito oggettivo

Secondo l’Agenzia, la remissione in bonis non è utilizzabile se la mancata comunicazione non deriva da una dimenticanza, ma da una scelta. In sostanza, non sarebbe ammesso il ripensamento. Esempi in questo senso sono la negazione della possibilità di applicare la cedolare secca avendo già versato l’imposta di registro (circolare 47/E/2012) o l’accesso agli incentivi previsti dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 per i lavoratori rimpatriati (circolare 33/E/2020).

Rientrano, invece, ad esempio, nella sanatoria le opzioni per il consolidato fiscale (articoli 117 e e seguenti del Tuir), per la trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 del Tuir), o l’opzione per il regime dei neo-domiciliati (articolo 24-bis del Tuir).

Bonus casa e superbonus

A seguito della circolare 33/E dello scorso 6 ottobre, la remissione in bonis è ora ammessa anche per la mancata trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative a bonus edilizi (articolo 121 del Dl 34/2020). In presenza di tutti i requisiti e a condizione che non siano state avviate attività di controllo in riferimento alla spettanza della detrazione, quindi, per le spese sostenute nel 2021 o per le rate residue delle spese del 2020, l’invio della comunicazione può essere effettuato entro il 30 novembre versando contestualmente la sanzione di 250 euro con F24 Elide. La risoluzione 58/E/2022 ha chiarito le modalità di compilazione del modello.

Nell’ambito delle cessioni dei bonus casa e del superbonus, la remissione in bonis è utilizzabile quando si è mancata la scadenza ordinaria per comunicare l’opzione relativa alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue delle spese sostenute nel 2020. Il termine è sempre il 30 novembre per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (non è stato chiarito il termine per i “non solari”).

La remissione in bonis è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto alle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata e viziata da errori sostanziali (ad esempio, il codice fiscale del cedente).

D.Cagnoni/A.D'Ugo - 10 novembre 2022 – tratto da sole24ore.com

Altre notizie