Dopo l’inasprimento dei divieti di circolazione nelle grandi città, che a Milano da questo autunno coinvolgono anche vetture relativamente recenti come le Euro 5 a gasolio, le proteste hanno indotto la Giunta comunale a consentire l’accesso anche in parti dell’Area B (la zona a traffico limitato che comprende buona parte del centro abitato) prossime al confine con le poche strade urbane dove la circolazione resta libera, per raggiungere alcuni parcheggi. Nei cittadini può restare il timore di sbagliare qualcosa e quindi di incappare in una delle numerose telecamere di controllo, ricevendo poi una serie di multe: con la rilevazione automatica delle infrazioni, i verbali vengono notificati “a ondate” e chi percorre quotidianamente quelle strade viene a conoscenza del proprio errore solo quando ha accumulato una serie di transiti vietati. Qualche lettore ha osservato che la recente modifica al Codice della strada con “sconti” sugli «illeciti reiterati» sia stata introdotta proprio per evitare situazioni del genere. Quindi ci si chiede se è possibile invocarla in un caso come quello dell’Area B. Va detto subito che non è possibile: gli “sconti” (più esattamente, la possibilità - per chi prende multe seriali nel giro di 90 giorni - di pagare solo il triplo di quanto previsto per una violazione singola, analogamente a quanto si fa già per violazioni multiple commesse in uno stesso momento.In pratica se arrivano 10 multe se ne pagano solo 3) sono “riservati” a poche infrazioni accertabili con controlli automatici, come assenza di assicurazione Rc auto, mancata revisione o circolazione con veicolo sequestrato.

Lo ha affermato il 7 settembre scorso il ministero dell’Interno, con la circolare 300/STRAD/1/0000028964.U/2022, che ha dato vari chiarimenti sulle non poche modifiche al Codice della strada contenute nell’ultimo decreto Infrastrutture (Dl 68/2022) e nella sua conversione in legge (la 108/2022 del 5 agosto).L’interpretazione ministeriale appare restrittiva, perché il testo dell’articolo 198-bis inserito nel Codice da questa legge a qualcuno può non sembrare così preciso da escludere un’applicazione estensiva del beneficio che questa norma introduce.

Infatti, il testo parla di «circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge» e dopo una prima lettura si potrebbe concludere che anche la classe antinquinamento Euro richiesta per poter usare un veicolo in una Ztl (zona a traffico limitato) sia un requisito tecnico. Si potrebbe anche arrivare a sostenere che sia richiesto dalla legge, perché i Comuni hanno il potere di istituire Ztl in base all’articolo 7 del Codice, che ha valore di legge. Ma i tecnici ministeriali hanno concentrato la loro attenzione sulla parola «requisiti» contenuta nell’articolo 198-bis e hanno ritenuto che vada riferita «soltanto alla idoneità alla circolazione sulla strada del veicolo, in termini generali», cioè includendo solo «le violazioni che riguardano i presupposti tecnici o amministrativi» richiesti «per qualsiasi ambito stradale».

E quindi non solo nelle Ztl. Così, secondo il ministero, il beneficio in teoria spetterebbe alle infrazioni commesse per assenza di requisiti tecnici (come la mancata revisione, la modifica delle caratteristiche tecniche riportate nella carta di circolazione, il numero di telaio contraffatto o illeggibile, le emissioni inquinanti eccessive rispetto a quelle di quando il mezzo funziona normalmente e la mancanza di dispositivi di sicurezza) o amministrativi (come la mancanza di immatricolazione, documenti, targa, omologazione, assicurazione eccetera). Ma la circolare aggiunge che nella pratica l’elenco si assottiglia ulteriormente, perché l’articolo 198-bis si riferisce a «violazioni senza contestazione immediata», mentre per la maggior parte delle infrazioni che riguardano tali requisiti è rilevabile solo controllando il veicolo e documenti dopo averlo fermato. Così l’elenco si restringe alle violazioni citate all’inizio. Infine, la circolare ricorda che nel caso delle Ztl non si può fruire nemmeno del beneficio analogo previsto per chi compie più violazioni con una stessa azione: lo dispone espressamente l’articolo 198, che disciplina le infrazioni multiple commesse in contemporanea.

Il complicato iter per lo sconto in caso di infrazioni multiple

Ho visto che il nuovo decreto Infrastrutture ha introdotto uno «sconto» per chi ha accumulato multe seriali. Come funziona? A quali condizioni se ne può fruire? Si applica in automatico?

Premesso che il beneficio riguarda le violazioni di una stessa norma, consiste nel considerarle un’infrazione unica estinguibile pagando una sola multa triplicata anziché gli importi singoli previsti per ciascuna infrazione e che il suo campo di applicazione è limitato, va aggiunto che la stessa norma che lo introduce (l’articolo 198-bis del Codice della strada) lo circoscrive ai casi in cui sono state commesse almeno quattro violazioni: l’unificazione può scattare solo quando è più favorevole rispetto ai pagamenti singoli, il che accade appunto dalla quarta infrazione in poi. Ciò non equivale a dire che il beneficio scatti in automatico, ma solo che dal quarto verbale in poi l’interessato ha la facoltà di avvalersene. E per farlo deve sia presentare all’ufficio cui appartiene l’agente accertatore un’istanza di annullamento dei verbali notificati dopo il primo sia pagare entro cento giorni (invece dei consueti 60) il triplo della sanzione relativa alla prima infrazione notificata, allegandone la ricevuta all’istanza. Questi dettagli sono fra i tanti chiariti dal ministero dell’Interno il 7 settembre. Ecco ora gli altri punti principali del documento.
Per capire come funziona la novità occorre partire dal momento in cui viene notificato (con contestazione immediata o differita) il primo verbale della serie (che può anche riferirsi a una violazione commessa dopo la prima della serie). Questo primo verbale notificato «assorbe» gli illeciti «accertati nei 90 giorni precedenti alla notifica» e non ancora notificati. Quindi per le infrazioni assorbite dovrebbe contare la data in cui sono state commesse (secondo l’indirizzo espresso dalla Cassazione nell’ultimo decennio, l’accertamento si considera avvenuto con la rilevazione dell’illecito e non quando gli agenti ne visionano le eventuali immagini riprese da apparecchi automatici per validarle). Le infrazioni commesse successivamente alla prima notifica tornano invece a considerarsi violazioni singole. Semmai, quando vengono notificate, possono diventare le prime di una nuova serie, assorbendo quelle eventualmente commesse prima ma notificate dopo. Quando più violazioni commesse in tempi (giorni o anche ore) diversi vengono notificate contemporaneamente, quella che assorbe le altre è l’ultima commessa in ordine di tempo.
Attenzione ai pagamenti. Innanzitutto perché l’assorbimento delle infrazioni commesse nei 90 giorni in una sola non esenta dal pagare le spese di accertamento e notifica anche dei verbali assorbiti. Il mancato versamento non fa decadere dal beneficio dell’unificazione, ma comporta la successiva richiesta di pagare le spese in questione.
La sanzione è pagabile anche in due tempi: entro 60 giorni la somma relativa alla prima infrazione notificata e il resto entro i cento giorni dalla notifica di quest’ultima. Si può fruire anche dello sconto del 30% previsto normalmente quando si paga entro cinque giorni, ma entro questo ristretto termine occorre pagare tutto il dovuto (cioè la sanzione singola triplicata più le spese). Il che presuppone che in quei pochi giorni siano stati notificati almeno tre verbali oltre al primo.

Controlli automatici possibili anche su Rc auto e revisione

Ho preso cinque multe per aver circolato senza copertura assicurativa sulle strade della mia città, non mi ero accorto che la mia polizza riportava un numero di targa errato. Le infrazioni sono state rilevate con sistemi automatici. Sapevo che ciò è possibile solo in teoria, perché in realtà non esistono ancora apparecchi omologati dal ministero delle Infrastrutture per questo scopo: come hanno potuto usarne uno?

In effetti, per tutto il decennio scorso le rilevazioni automatiche della mancata copertura Rc auto (introdotte nel Codice della strada a fine 2011) sono state vietate o fortemente limitate dalle tante norme che si sono susseguite in quegli anni (e che ancora convivono in buona parte). Tanto che chi è stato multato per controlli esclusivamente automatici è rimasto vittima della disinvoltura di alcuni corpi di polizia. Ma il 3 luglio 2020 è intervenuta una circolare del ministero dell’Interno a cambiare le cose senza tanti clamori.
La circolare non stabilisce cose diverse da quelle previste dalla legge (né potrebbe farlo), ma di fatto suggerisce un modo per “aggirarla”: nelle pieghe di una dettagliata analisi delle casistiche rese possibili dalle norme, precisa che, in estrema sintesi, anche in assenza di omologazione per l’impiego in modalità totalmente automatica le si può utilizzare senza contestazione immediata, a patto di attestare nel verbale che non si è potuto fermare i trasgressori «per oggettivi motivi contingenti che dovranno essere adeguatamente motivati e circostanziati nel verbale». Inoltre, il ministero ha chiarito quando è necessario che gli organi di polizia effettuino verifiche sulla banca dati della Motorizzazione prima di spedire i verbali. Buona parte della circolare vale anche per i controlli automatici sulla circolazione con revisione scaduta.

È ancora presto per istituire nuove Ztl con il pedaggio

Ho letto che ora i Comuni possono istituire un pedaggio per l’accesso alle Ztl. Lo stanno già facendo? Con quali regole?

In realtà, l’ultimo decreto Infrastrutture ha solo affermato che, per istituire accessi a pagamento, i Comuni devono attenersi a regole più rigide e dettagliate di quelle precedenti, che risalgono al 1997. In sostanza, i massimali di tariffa stabilite dovranno essere costruite per classi che tengano conto delle «emissioni inquinanti» (tra le quali, stando al tenore letterale di questa espressione, non sembrano rientrare quelle di CO2) e del tipo di permesso (per esempio, biglietti giornalieri o abbonamenti periodici), il tutto con criteri che saranno stabiliti dal ministero delle Infrastrutture con un Dm. Storicamente, il dicastero è sempre stato molto lento nello scrivere provvedimenti di questo genere, sia per la complessità delle materie e degli interessi in gioco sia per l’esiguità degli organici. In più, sul testo occorrerà cercare un accordo in Conferenza unificata. Quindi si può prevedere che il Dm vedrà la luce ben oltre i 120 giorni previsti dal decreto Infrastrutture. A conferma, lo stesso ministero ha già precisato che le Ztl a pagamento già attive prima di tale decreto (sostanzialmente, l’Area C di Milano) rimarranno, mentre non se ne possono istituire di nuove né rendere a pagamento Ztl gratuite già esistenti. Alcune associazioni ambientaliste hanno commentato che questo sarebbe un modo per evitare di prendere misure drastiche contro il traffico.

Maurizio Caprino - 21 novembre 2022 – tratto da sole24ore.com

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