Sul lavoro agile si cambia registro. Fatta eccezione dei soggetti c.d. fragili, dal 1° gennaio opera la disciplina ordinaria già vigente prima del Covid: per l'attivazione è necessario l'accordo tra azienda e lavoratore. Ai lavoratori fragili, invece, la legge 197/2022 (legge Bilancio 2023) ha prorogato il diritto fino al 31 marzo (stesso diritto, fino al 31 dicembre, è stato goduto anche dai genitori con figli under14). Sempre dal 1° gennaio, inoltre, è operativa la nuova modalità ordinaria delle CO del lavoro agile (comunicazioni obbligatorie), tranne, anche in questo caso, di quelle dei lavoratori fragili. Per questi, infatti, fino al 31 gennaio il ministero del lavoro ha prorogato la procedura semplificata, come annuncia un comunicato sul sito internet.

Lo smartworking. Il lavoro agile (o smartworking) ha avuto massiccio utilizzo durante il Covid, tanto da spingere il Legislatore a facilitarne il ricorso tramite una “modalità semplificata” di attivazione che non richiede la preventiva sottoscrizione dell'accordo (è il presupposto della disciplina ordinaria). L'opportunità è scaduta il 31 dicembre 2022. Inoltre, con le normative emergenziali, è stato favorito il ricorso ad alcuni lavoratori, con il riconoscimento di un “diritto” personale (a prescindere dalla volontà dell'azienda).

Diritto e priorità. Fino al 31 dicembre scorso, l'art. 23-bis del dl 115/2022 ha tenuto in vita il diritto a favore dei lavoratori fragili e ai lavoratori genitori di figli minori di 14 anni. Il comma 306 dell'art. 1 della legge 197/2022 (Manovra 2023) ha prorogato il diritto, fino al 31 marzo 2023, ai soli soggetti fragili. Dal 1° gennaio, pertanto, eccetto questi ultimi, a tutti i lavoratori si applica la disciplina ordinaria che prevede, tra l'altro, la necessità del preventivo accordo tra lavoratore e datore di lavoro. Per effetto del dlgs 105/2022, si ricorda, nell'accogliere le richieste di lavoro agile, i datori di lavoro devono riconoscere la priorità a quelle formulate da: lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli disabili gravi; lavoratori disabili gravi o caregivers.

Le procedure di CO. Durante il Covid è stata prevista anche una modalità semplificata di comunicazione del lavoro agile (la «CO semplificata»). Dal 1° settembre 2022, inoltre, l'art. 41bis della legge 122/2022 ha stabilito l'obbligo della «CO ordinaria» per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, in due casi: stipula di nuovi accordi e modifica di precedenti accordi. Le novità dovevano scattare il 1° settembre, ma il termine è stato prorogato prima al 1° novembre, poi al 1° dicembre e, infine, al 1° gennaio 2023 (la sanzione è da 100 a 500 euro per lavoratore). Con Faq del 23 dicembre, il ministero ha precisato che la CO di avvio e quella di modifica del lavoro agile vanno fatte entro 5 giorni (20 giorni per i datori di lavoro pubblici e per le agenzie di somministrazione).

Le CO. Fino al 31 dicembre, lo smartworking semplificato (senza accordo individuale) si comunicava con la «CO semplificata», salvo che in presenza di accordo individuale o di durata del lavoro agile oltre il 31 dicembre (casi per cui occorreva la «CO ordinaria»). Con comunicato sul proprio sito, il ministero del lavoro stabilisce che:

- dal 1° gennaio, le comunicazioni di lavoro agile vanno fatte sempre con la «CO ordinaria», eccetto per i soggetti fragili;

- fino al 31 gennaio, le comunicazioni dei soggetti fragili vanno fatte con «CO semplificata», se relative a lavoro agile con durata collocata non oltre al 31 marzo 2023 (altrimenti va utilizzata la «CO ordinaria»);

- dal 1° febbraio, tutte le comunicazioni di lavoro agile vanno fatte con la «CO ordinaria».

Daniele Cirioli - 03 gennaio 2023 – tratto da Italia Oggi

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