Fatture a cavallo d'anno, occhio alla detrazione. Per la prima volta dall'entrata in vigore alla fatturazione elettronica infatti i contribuenti dovranno fare i conti con la nuova formulazione dell'articolo 1 del dpr 100/1998 che, di fatto, vieta di detrarre l'Iva degli acquisti effettuati nell'ultimo mese (trimestre) dell'anno, se la relativa fattura viene ricevuta (recapitata dallo Sdi) nell'anno successivo. In realtà l'impedimento all'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto nel mese (trimestre) in cui l'operazione di intende effettuata, è specifico e unicamente stabilito per le sola casistica «a cavallo d'anno» mentre invece è consentito, seppur con una logica limitazione temporale, per le altre liquidazioni nel corso dell'anno. Come infatti specificato dall'articolo 1 del dpr 100 del 1998 (post modifica apportata dall'art. 14 del dl 119/20189): «Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del dpr. n. 633/1972. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente». L'articolo non lascia spazio ad interpretazioni di sorta e crea volontariamente una doppia modalità di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto in caso di operazioni in corso e a cavallo d'anno. Se infatti è concesso, in caso di fatture per operazioni effettuate nel corso dell'anno, di far concorrere l'Iva a credito nella liquidazione del mese (o del trimestre) «di competenza» se la fattura stessa risulta recapitata dal sistema di interscambio entro il 15 del mese (trimestre) successivo, così non vale per le fatture relative ad operazioni effettuare a dicembre e ricevute entro i primi 15 giorni di gennaio.

L'effettuazione dell'operazione e fatturazione delle operazioni. Con l'introduzione della fatturazione elettronica non si è messo mano all'articolo 6 del dpr. 633/72 che disciplina il momento di effettuazione dell'operazione ma sono state apportate sostanziali modifiche all'articolo 21 del dpr 633/72. Grazie alle innovazioni apportate sia dall'art.11 del dl 119/2018 sia dall'art. 12-ter del dl 34/2019 infatti, è consentita l'emissione della fattura «entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 del dpr 633/72».

Giuliano Mandolesi - 04 gennaio 2023 – tratto da Italia Oggi

Altre notizie