Il 5 gennaio ha avuto il suo debutto il nuovo albo dei gestori della crisi ex art. 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), ovvero dei futuri curatori e commissari giudiziali. L'avvio è stato quasi da click day: 100 domande online ogni ora e dopo cinque ore si contavano già 500 candidati. Una valanga di domande che dovranno essere esaminate dal ministero, nella speranza di avere futuri incarichi dai tribunali o di svolgere incarichi di professionista indipendente (art. 2, lett. o) per attestare i piani di ristrutturazione delle imprese in crisi. L'albo, però, sarà consultabile e pubblico solo dal prossimo 1° aprile. Al momento le domande servono a creare il primo popolamento dei soggetti che possono assumere incarichi dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza. L'albo avrà una sessione pubblica e una riservata e gestirà tutte le fasi con controllo, modifica e cancellazione degli iscritti.

Il primo popolamento. Con la circolare del 4 gennaio il ministero della giustizia ha chiarito che sino al 31 marzo 2023 avverrà l'esame delle domande presentate ai fini del primo popolamento dell'albo, per offrire ai tribunali un albo adeguatamente popolato, che garantisca la presenza di una pluralità di soggetti incaricabili e la concreta possibilità di applicare il principio di rotazione degli incarichi. Al contempo per assicurare la par condicio quanto ai tempi di iscrizione all'albo, fino al 31 marzo 2023, in funzione della creazione di un primo elenco di soggetti incaricabili nelle procedure indicate, si svolgerà la fase di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all'iscrizione e di valutazione delle stesse a opera dell'ufficio competente. Dal 1° aprile l'albo sarà integrato continuamente, per cui non ci saranno preclusioni, come avvenuto per l'elenco degli esperti della Composizione negoziata della crisi d'impresa, tenuto presso le Cciaa.

Chi può presentare le domande. L'art. 356 Ccii prevede che i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, co. 1, Ccii che documentano di essere stati nominati in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, possono ottenere l'iscrizione. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, co. 1, lett. b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

La formazione specifica. Chi non ha maturato due nomine da parte dell'autorità giudiziaria nel periodo 16/3/2019 -16/3/2015 può avere la sua chance per entrare nell'albo, poiché anche chi ha frequentato corsi di aggiornamento per essere Occ (Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento) può certificare di avere i presupposti. Invalidi i corsi che i professionisti hanno frequentato di recente per divenire esperti della Composizione negoziata della crisi ex dl 118/2022 perché predisposti non secondo il dm 202/2014, ma secondo il dm 28 settembre 2022.

Come si accede alla domanda. La domanda è inviabile solo online tramite il sito di servizi informatici del Ministero della giustizia. Dopo avere inserito tutti i dati del professionista o avere presentato la domanda per conto dell'associazione professionale o società professionale, si devono allegare le autocertificazioni dei presupposti previsti dall'allegato tecnico e si devono attestare i presupposti professionali, comprese le pregresse esperienze da allegare in copia conforme, allegando ove ritenuto necessario tutti gli altri documenti ritenuti opportuni. Al termine della procedura il sito permette di scaricare la domanda che va firmata digitalmente, previo pagamento del contributo di 150 euro. Gabella che dovranno pagare anche i professionisti che svolgono attività di attestatori di piani di risanamento, perché dal 1° aprile dovranno essere iscritti nell'albo.

M.Pollio/F.Pongiglione - 09 gennaio 2023 – tratto da Italia Oggi

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