Con la riforma della mediazione civile e commerciale, il legislatore ha inteso estendere e rafforzare la funzione preventiva della giustizia consensuale estendendo il perimetro della mediazione obbligatoria ad una serie di liti derivanti da rapporti di durata. E tra le materie per le quali la mediazione costituisce già da tempo condizione di procedibilità della domanda giudiziale spicca il condominio. Con il Dlgs 28/2010, è stato introdotto l’articolo 5-ter al fine di consentire all’amministratore del condominio di attivare, aderirvi e partecipare alla mediazione senza la preventiva delibera assembleare. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore devono essere poi sottoposti all’approvazione dell’assemblea.

La riforma del processo civile

Con la recente riforma del processo civile (Dlgs 149/2022), il legislatore ha disposto l’abrogazione dei commi 2, 4, 5 e 6 del vigente articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del Codice civile mantenendo in vigore il solo comma 1 che definisce l’ambito di applicabilità della condizione di procedibilità in materia condominiale e novellando il comma 3 con il rinvio all’articolo 5-ter.
In tal senso, la disciplina oggi vigente viene sostanzialmente riscritta e l’entrata in vigore della nuova norma al 30 giugno 2023.

Il mancato coordinamento

Con la legge di Bilancio (legge 197/2022), il legislatore ha ritenuto invece di anticipare sia pure parzialmente l’entrata in vigore della riforma, e si profila un problema di mancato coordinamento proprio per le liti in materia condominiale.
La vigente disciplina contenuta nell’articolo 71-quater, infatti, viene in larga parte abrogata e modificata (collegando la stessa al nuovo articolo 5-ter del riformato Dlgs 28/2010) con anticipata entrata in vigore dal 28 febbraio 2023. Per cui se da un canto le modifiche all’articolo 71-quater entreranno in vigore anticipatamente, il nuovo articolo 5-ter (che sostanzialmente sostituisce l’attuale disciplina) è destinato ad essere vigente soltanto dal 30 giugno 2023.
Sul punto, è auspicabile un intervento legislativo per differire al 30 giugno 2023 anche l’entrata in vigore delle modifiche apportate all’articolo 71-quater in quanto il vuoto che verrà creato dalla modifica apportata dalla legge di Bilancio sarà foriero di complesse problematiche interpretative difficilmente risolvibili anche facendo ricorso alle regole generali applicabili in materia di mediazione e di condominio.
Appare evidente, dunque, come il quadro legislativo delineato lasci presagire il sostanziale blocco delle procedure di mediazione per le liti condominiali dal 28 febbraio al 30 giugno 2023 nella rilevata incertezza delle regole applicabili (posto che quelle oggi vigenti saranno abrogate dal 28 febbraio e che quella adottata in sostituzione – cui pure si riferisce la disposizione che sarà operativa dal 28 febbraio – sarà applicabile soltanto dal 30 giugno).

Marco Marinaro - 5 gennaio 2023 – tratto da sole24ore.com

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