Il creditore del professionista può far scattare l'esecuzione forzata sui crediti che il secondo vanta verso i clienti nelle forme del pignoramento presso terzi. E ciò benché il debitore sia tenuto per statuto a versare i compensi ricevuti all'associazione professionale di cui è socio: il creditore verso i clienti, infatti, resta la persona fisica perché il credito sorge da una prestazione d'opera intellettuale. È quanto emerge dall'ordinanza 756/23, pubblicata il 12 gennaio dalla dalla terza sezione civile della Cassazione.

È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso proposto dalla banca, che ha pignorato presso alcune spa i crediti vantati dal commercialista per l'attività di componente del collegio sindacale. Sbaglia la Corte d'appello quando sostiene che le spa terze pignorate sarebbero debitrici dell'associazione professionale e non del commercialista. Il sindaco di una società per azioni può essere soltanto una persona fisica: la compagine che conferisce l'incarico a un professionista risulta dunque debitrice di quest'ultimo. Nessun dubbio che si possa trasferire la legittimazione all'esercizio del credito, ad esempio per mandato, oppure all'incasso, magari con l'indicazione di pagamento, mentre per trasferire la titolarità serve la cessione: le prime due ipotesi, tuttavia, non sono opponibili al creditore del creditore e la terza presuppone un atto formale.

Non conta poi che il socio sia obbligato dallo statuto a versare i compensi allo studio associato: si tratta di un obbligo interno, vincolante soltanto per i membri dell'associazione e inopponibile ai creditori del singolo associato. Irrilevante anche che le spa si siano impegnate a pagare allo studio i compensi per l'attività di sindaco: l'indicazione o la delegazione di pagamento non fa venire meno la qualità di creditore del professionista.

Dario Ferrara – 14 gennaio 2023 – tratto da Italia Oggi

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