Tutele per la malattia dei professionisti senza bussola. Per poter usufruire della sospensione dei termini in caso di malattia o infortunio, il professionista dovrà contattare preventivamente l'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente per avere la conferma in merito a documentazione da inviare, iter da seguire e termini da rispettare. Questo perché, allo stato attuale, «non esiste un iter procedimentalizzato concordato con l'Agenzia delle entrate». È quanto affermato dal Consiglio nazionale dei commercialisti nella risposta al pronto ordini 10/2023, pubblicata il 25 gennaio. In particolare, veniva chiesto al Cndcec quale fosse l'iter da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti tributari per il professionista in caso di malattia o infortunio, introdotta con la legge di bilancio 2022 (legge 234/2021).

Allo stato attuale, ricorda il Consiglio nazionale, non c'è quindi un percorso standard definito con l'Agenzia delle entrate per ottenere la sospensione, «non avendo l'Agenzia individuato per ciascuna casistica la documentazione occorrente», come si legge nel pronto ordini. Il Cndcec, quindi, riporta quanto previsto dal comma 935 della legge 234/2021, che stabilisce come debba essere inviata agli uffici della pa una copia dei mandati professionali unitamente a un certificato di malattia che attesti la decorrenza. «Pertanto», l'opinione del Cndcec, «in presenza delle fattispecie e dei presupposti previsti dalla legge, si consiglia di preparare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta la sussistenza della grave malattia, uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute e degli altri presupposti».

Atto di notorietà, dunque, secondo l'orientamento del Cndcec. Che, però, chiude la risposta con un altro suggerimento: «in ogni caso, è consigliabile contattare preventivamente l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente per avere conferma sulla documentazione da inviare, dell'iter da seguire e dei termini entro cui tale documentazione va inviata».

Quindi, dato le mancate indicazioni delle Entrate, per essere certi di poter godere della tutela i professionisti dovrebbero contattare l'ufficio competente, chiedendo indicazioni sulle norme da seguire. Ciò comporterebbe, oltre a un probabile allungamento dei tempi della procedura, anche possibili differenze di comportamento tra i vari uffici sul territorio, che non hanno uno standard di riferimento.

La misura introdotta dalla manovra 2022 è da tempo sotto la lente degli organi di rappresentanza delle categorie, in particolare dei commercialisti, in attesa di delucidazioni sull'iter da seguire. Tutti, infatti, sono concordi che sarebbe opportuna un'indicazione da parte delle Entrate, anche se in alcuni casi si è fatto un passo in avanti. L'Associazione nazionale commercialisti (Anc) ha pubblicato il 10 febbraio 2022 un vademecum in cui venivano riportate le linee guida da seguire per ottenere la tutela. Nel documento sono presenti anche analisi di casi particolari, dal decesso all'interruzione di gravidanza, con delle indicazioni di massima su documentazione e tempistiche, riprese dalla manovra.

Comunque, la misura non sta avendo grande successo. Sono poche le richieste avanzate quest'anno, come confermato sia dal presidente Anc Marco Cuchel che dalla presidente dell'Associazione dottori commercialisti (Adc) Maria Pia Nucera. Questo, secondo i due presidenti, sia per una scarsa fiducia nella tutela, sia per la poca conoscenza della stessa e la mancanza di informazioni, dimostrata anche dalla risposta del Cndcec.

Michele Damiani - 27 gennaio 2023 - tratto da Italia Oggi

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