Sale la «tassa» sui licenziamenti. L'azienda che quest'anno lascia a casa un dipendente assunto a tempo indeterminato, infatti, deve pagare un contributo all'Inps variabile da 50 fino a 10.856 euro. È il c.d. «ticket di licenziamento», pari al 41% del massimale mensile della Naspi. L'Inps, con circolare 14/2023, ha fissato il predetto massimale per il corrente anno pari a 1.470,99 euro, da cui ne deriva la misura del ticket annuo, per il 2023, pari a 603,11 euro (557,92 euro per l'anno 2022).

La tassa per licenziare. Il ticket, operativo dal 2013, è dovuto in tutti i casi d'interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, salvo eccezioni: dimissioni, risoluzioni consensuali, decesso del lavoratore, licenziamento domestici, cessazioni in virtù di incentivi (sopensione, etc.). La misura annua, come detto, è pari al 41% del «massimale mensile» della Naspi. Va versato per ogni anno di anzianità posseduto dal lavoratore presso l'azienda che lo licenzia, fino a un massimo di tre. Per le frazioni di anno si paga in misura mensile (un mese se si è lavorato per più di 15 giorni): importo annuo diviso 12.

Tassa maggiorata. In alcuni casi il ticket è maggiorato. Nello specifico:

- è dovuto in misura raddoppiata nell'ipotesi di licenziamenti collettivi con accordo sindacale da parte di aziende non soggette a Cigs;

- è dovuto in misura triplicata nell'ipotesi di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale da parte di aziende non soggette a Cigs;

- è dovuto in misura sestuplicata nel caso di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale da parte di aziende soggette a Cigs.

Il ticket per l'anno 2023. L'importo annuo del ticket è pari al 41% del massimale mensile Naspi, così stabilito dall'art. 2, comma 7, della legge 92/2012, la c.d. riforma Fornero che l'ha istituto quale «contributo» per finanziare la vecchia Aspi (fino al mese di aprile 2015) e poi la Naspi (a partire dal mese di maggio 2015), cioè è l'indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti. Con la circolare 14/2023, l'Inps ha fornito il massimale valido per l'anno 2023, pari a 1.470,99 euro, da cui il ticket annuo risulta pari a 603,11 euro (557,92 nel 2022). In tabella gli importi per le varie ipotesi. Avendo valenza contributiva, il ticket è soggetto alla disciplina sanzionatoria ordinaria prevista in materia di contribuzione obbligatoria.

La regolarizzazione. Negli anni dal 2013 al 2021 l'Inps ha calcolato il ticket sulla «retribuzione limite» e non sul «massimale» Naspi come previsto dalla legge. Perciò, con circolare 117/2021 l'Inps ha annunciato l'arrivo di una regolarizzazione per i licenziamenti avvenuti nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2021. Per i periodi dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2015 i datori di lavoro risulteranno «a credito» nei confronti dell'Inps, perché hanno versato ticket più alti del dovuto; per i periodi dal 1° maggio 2015 al 31 agosto 2021, invece, risulteranno «a debito», perché hanno pagato ticket inferiori al dovuto.

Daniele Cirioli - 16 febbraio 2023 – tratto da Italia Oggi

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