Prendersi cura dei figli non taglia più la pensione. Infatti, per i periodi di fruizione dei congedi di maternità/paternità (tutti: quelli di astensione obbligatoria e facoltativa), il lavoratore/trice ha diritto all'accredito pieno di contributi, validi per il diritto e per la misura della pensione. A stabilirlo è l'Inps, recependo le indicazioni del ministero del lavoro, nel messaggio 1215/2023. La novità vale per i congedi fruiti in costanza e al di fuori del rapporto di lavoro, a prescindere dalla collocazione temporale (anche prima del Tu maternità, approvato dal dlgs 151/2001).

L'accredito dei contributi. La disciplina sull'accredito dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti (è il decreto legge n. 463/1983 convertito dalla legge n. 638/1983) prevede un criterio proporzionale in funzione del minimale, rivalutato annualmente (euro 53,95 giornalieri nell'anno in corso); pertanto, se la retribuzione risulta inferiore opera la c.d. contrazione, cioè il riconoscimento dell'accredito di un numero di settimane di contributi inferiore a quelle lavorate. La contrazione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

Le indicazioni del ministero. L'Inps spiega di avere interpellato il ministero del lavoro sull'applicazione della contrazione e di avere avuto nuove indicazioni, per cui la sua applicazione (della contrazione) deve ritenersi esclusa, di principio, al congedo di maternità e di paternità, sia in costanza e sia al di fuori del rapporto di lavoro. In particolare, spiega l'Inps, «in coerenza con il valore riconosciuto a livello costituzionale alla maternità e con il sistema rafforzato di tutela approntato dal legislatore per garantire alla maternità e alla paternità idonea protezione, non possono trovare applicazione altre disposizioni che limitino o riducano l'accredito figurativo» quali, appunto, il citato criterio della contrazione (art. 7 del dl 463/1983). Ciò potrebbe facilmente verificarsi, ad esempio, in occasione della fruizione di periodi di congedo parentale.

Le nuove istruzioni. In conseguenza alle nuove indicazioni ministeriali, precisa l'Inps, non rientrano nell'ambito di applicazione della contrazione, ai fini del diritto e della misura a pensione, oltre al congedo di maternità e di paternità, espressamente richiamati, tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali è previsto il riconoscimento dei contributi figurativi, sia all'interno e sia al di fuori del rapporto di lavoro (esempio il congedo parentale), indipendentemente dalla collocazione temporale dell'evento tutelato (quindi anche quelli precedenti all'entrata in vigore del dlgs 151/2001) e dalla modalità di valorizzazione della contribuzione figurativa. Infine, l'Inps dettaglia gli eventi di maternità e di paternità, all'interno e/o al di fuori del rapporto di lavoro, che sono esclusi dal controllo del minimale retributivo, sia per il diritto sia per la misura della pensione, nonché gli eventi che, poiché non espressamente individuati nel parere ministeriale, continuano, invece, a essere sottoposti al controllo (si veda tabella).

Daniele Cirioli - 01 aprile 2023 – tratto da Italia Oggi

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