La revoca della patente scatta sempre in modo automatico per chi provoca un incidente (anche senza feriti) guidando in stato di ebbrezza alcolica acuta, cioè superiore a 1,5 g/l, o sotto effetto di droghe. Il giudice ha invece la possibilità di optare per la semplice sospensione della patente se chi guida (inteso come conducente non professionale) non è sotto effetto di droghe o di alcol sopra 1,5 g/l, anche se provoca un incidente con morti e feriti. Alla base di questo cortocircuito applicativo c’è la complessa disciplina della revoca della patente, divenuta più intricata dopo le sentenze della Consulta relative alla legge sull’omicidio stradale (legge 41/2016). Né l’impasse è stata risolta dalla riforma del processo penale, benché contenga norme finalizzate a premiare le condotte successive al reato del suo autore. Ma andiamo con ordine.

Le norme e le sentenze

Per la guida in stato di ebbrezza alcolica acuta o sotto l’effetto di droghe, se il conducente ha provocato un incidente stradale, anche senza feriti, oltre a scattare automaticamente la revoca della patente, non è possibile sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, accompagnato, per i tossicodipendenti, dall’obbligo di svolgere un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Analogo automatismo era stato introdotto dalla legge 41/2016 per tutte le ipotesi di lesioni stradali colpose gravi e gravissime e omicidio stradale. La Corte costituzionale lo ha però ridimensionato con la sentenza 88/2019, spiegando che la previsione di una sanzione amministrativa fissa è irragionevole e non compatibile con i principi di uguaglianza e proporzionalità. Da allora, la revoca della patente scatta automaticamente solo se le lesioni gravi e gravissime, o la morte, della vittima sono state causate da chi si è messo al volante sotto l’effetto di droghe o alcol in misura superiore a 1,5 g/l. In tutti gli altri casi, è il giudice a decidere se applicare la sospensione della patente o la revoca.

Con la sentenza 68/2021, la Consulta ha poi sancito che per i fatti coperti dal giudicato può essere chiesto al giudice dell’esecuzione di sostituire la revoca con la sospensione fino a quattro anni. Ma ciò non vale per chi ha provocato un incidente, anche senza feriti, con alcol nel sangue sopra 1,5 g/l o sotto effetto di droghe.

La messa alla prova

In questo scenario, c’è un’altra complicazione. In tutti i casi di lesioni stradali e di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe il reo può optare per la sospensione del processo con messa alla prova, il cui buon esito estingue la punibilità, e comporta per il giudice penale l’obbligo di trasmettere gli atti al prefetto per irrogare la sanzione accessoria che colpisce la patente. Il prefetto, quando è possibile irrogare la sospensione della patente, deve applicare la riduzione della metà come nei casi in cui il reo è ammesso al lavoro sostitutivo di pubblica utilità (sentenza 163/2022). Quindi, chi ha causato lesioni stradali gravi e gravissime può contare su una pena ridotta a metà, mentre la riduzione non si applica mai per la guida in stato di ebbrezza acuta o sotto l’effetto di droghe.

Questo groviglio avrebbe potuto trovare soluzione con la modifica dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, introdotta dal decreto legislativo 150/2022, che ha previsto per le parti, in caso di patteggiamento, la facoltà di negoziare il periodo di durata delle pene accessorie.

Tuttavia, anche se la Consulta ha riconosciuto le «connotazioni sostanzialmente punitive» (sentenza 68/2021) della revoca della patente, questa rimane formalmente una sanzione amministrativa e perciò, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 21369/2020), non è negoziabile dalle parti fuori dai limiti edittali previsti dal legislatore. Ciò significa che la misura della revoca non può essere sostituita con la sospensione, visto che la legge non lo prevede (Consiglio di Stato, 4136/2019).

È auspicabile un intervento che consenta al prefetto, se la messa alla prova ha esito positivo, di irrogare la sospensione della patente, invece della revoca obbligatoria, nei casi di incidenti senza feriti anche se causati dal conducente sotto effetto di droghe o in stato di intossicazione acuta da alcol, considerate le circostanze concrete del caso e la condotta riparativa successiva al reato.

Guido Camera - 22 aprile 2023 – tratto da sole24ore.com

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