Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 aprile l’atteso decreto ministeriale del 14 marzo 2023 per il rimborso ai fondi interprofessionali per la formazione continua dei 120 milioni annui di cui l’articolo 1, comma 722, della legge 190/2014 aveva disposto il versamento a favore del bilancio dello Stato da parte dell’Inps, a decorrere dall’anno 2016, sottraendoli dal contributo dello 0,30% destinato alla formazione continua. È stata la legge di Bilancio del 2022 a prevederne annualmente la restituzione ai fondi, tramite decreto del ministero del Lavoro di concerto con il ministero dell’Economia.
Il decreto ministeriale disciplina il rimborso delle annualità 2022 e 2023, ribadendo che le risorse devono essere destinate al finanziamento di percorsi per l’incremento delle professionalità di lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, al fine di favorirne il mantenimento occupazionale nell’impresa.

I percorsi formativi

Per espresso richiamo di altro decreto ministeriale (Dm 142 del 2 agosto 2022), i percorsi devono contemplare le esigenze formative collegate al programma di intervento dell’integrazione salariale straordinaria. Sulla base della valutazione in ingresso, devono definire modalità di personalizzazione degli apprendimenti, attraverso la progettazione per competenze coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Vale a dire: i percorsi formativi devono essere strutturati non per “materie da studiare”, ma per “cose da saper fare”. Completato il percorso, il fondo interprofessionale deve rilasciare attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento.
Il riparto delle risorse è stato effettuato in proporzione alla media del gettito degli ultimi due anni assegnato dall’Inps a ciascun fondo. In particolare, quello del 2022 è stato effettuato sulla base della media del gettito assegnato ai fondi negli anni 2020 e 2021. Quello del 2023, sulla base della media del gettito negli anni 2021 e 2022 e sarà assegnato con successivo decreto del ministero del Lavoro.

L’erogazione

L’acconto del 60% del contributo spettante a ciascun fondo sarà erogato in base all’adozione degli atti di programmazione dei percorsi formativi. La richiesta di acconto deve essere presentata entro nove mesi dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie e deve essere corredata dalla copia di uno o più avvisi pubblici dei percorsi formativi. Il restante 40% sarà erogato sulla base degli esiti documentali dei controlli e della rendicontazione finale delle attività. I fondi dovranno presentare la domanda di saldo entro ventiquattro mesi dalla data di assegnazione delle risorse, allegandovi report degli interventi rendicontati e relazione sintetica sui loro esiti.

Gianni Bocchieri - 25 aprile 2023 – tratto da sole24ore.com

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