Nuovo rincaro del tasso d'interesse sulle dilazioni dei debiti contributivi. Dal 10 maggio sale al 9,75% annuo, in aumento dello 0,75%. Lo spiega l'Inps nella circolare 44/2023. Dalla stessa data, inoltre, sale al 9,25% la misura delle sanzioni civili.

Interesse di dilazione. Il rincaro, a decorrere dal 10 maggio, fa seguito alla decisione della BCE di fissare al 3,75% il tasso ufficiale di riferimento, Tur (decisione del 4 maggio). I piani di ammortamento notificati in base al precedente tasso non subiscono modifiche. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso (9,75%) si applica dalla contribuzione di aprile 2023.

Sanzioni civili. Cambia anche la sanzione per le omissioni contributive la sanzione: sale al 9,25% annuo, pari al nuovo Tur maggiorato del 5,5%. Stessa misura anche per le regolarizzazioni spontanee, cioè quando la denuncia della situazione debitoria è fatta spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte di enti e, comunque, entro 12 mesi dal termine di pagamento dei contributi o premi omessi. Nessuna novità per le evasioni contributive: la sanzione è del 30% annua, fino al 60% dell'importo di contributi o premi non pagati. Passa al 9,25%, infine, la sanzione per i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi a causa di oggettive incertezze per contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi.

Procedure concorsuali. Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello per gli interessi legali, a patto che siano pagati contributi e spese. Poiché il tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento Ue è inferiore al tasso degli interessi legali (5%), dal 10 maggio, ai fini della riduzione della sanzione si applica il tasso del 5% in caso di mancato o ritardato pagamento e del 7% (tasso interessi legali maggiorato del 2%) in caso di evasione.

Carla De Lellis - 09 maggio 2023 - tratto da Italia Oggi

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