Comunicazione somme dovute, pagamenti ed interessi: la rottamazione quater si gioca in autunno. Il 30 settembre è infatti il nuovo termine entro il quale l'agenzia delle entrate riscossione dovrà inviare ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute, al 31 ottobre slitta invece il pagamento della prima o unica rata del piano e, a decorrere dal 1 novembre, scatterà l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo in caso dilazione dell'ammontare dovuto al fisco. Spartiacque sempre al 31 ottobre per le cartelle in corso di rateizzazione. Resta infatti attiva la dilazione per quelle riguardanti carichi oggetto di rottamazione rifiutata dal fisco mentre vengono revocate automaticamente quelle inserite in domande “accettate”. Queste sono le specifiche contenute nelle nuove faq pubblicate ieri dall'agenzia delle entrate riscossione sulla definizione agevolata delle cartelle esattoriali in recepimento del nuovo scadenzario della sanatoria completamente ridefinito dalla proroga disciplinata all'articolo 4 del dl 51/2023. Va ricordato che il differimento della quasi totalità dei termini della rottamazione quater è stato anticipato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con comunicato stampa del 21 aprile 2023 trovando poi spazio normativo nel dl 51/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.108 del 10 maggio scorso. Il principale effetto della disposizione è quello di posticipare la scadenza della presentazione delle istanze di adesione dal 30 aprile 2023 al prossimo 30 giugno, differimento che a cascata fa slittare anche tutti gli altri termini operativi della sanatoria a dopo l'estate. Come anticipato infatti passa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l'agenzia delle entrate riscossione invierà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute con l'indicazione degli importi da versare per il perfezionamento della definizione agevolata e dal 31 luglio al 31 ottobre la scadenza per il pagamento dell'unica o prima rata del piano. Trattato e ribadito nelle faq c'è anche l'effetto e la gestione del saldo e stralcio, ovvero la disposizione disciplinata all'articoli 1 commi da 222 a 230 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) che prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo alla data del 1 gennaio 2023 (quella di entrata in vigore della norma), fino a mille euro, ammontare comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il meccanismo di annullamento citato, nella previgente formulazione della norma sebbene innescato al 1 gennaio scorso avrebbe trovato come data di esecuzione con relativa cancellazione dei debiti, il 31 marzo 2023, termine fatto slittare al 30 aprile in sede di conversione in legge del dl 198/2022. Nelle faq, oltre ad essere specificato che la comunicazione delle somme dovute che invierà l'AdER entro il 30 settembre terrà già conto degli importi annullati al 30 aprile 2023, viene anche indicato che richiedendo il prospetto di definizione agevolata partire dal 1 maggio, il documento trasmesso sarà inviato ai contribuenti senza più la presenza delle cartelle annullate dal saldo e stralcio (a differenza di quanto avveniva ante 30 aprile). Nelle faq dell'AdER inoltre si rendono noti anche gli effetti del differimento generalizzato relativamente al momento di applicazione degli interessi, che scatteranno dal 1 novembre 2023 al tasso del 2% annuo in caso di corresponsione del dovuto in forma rateizzata.

Giuliano Mandolesi - 13 maggio 2023 – tratto da Italia Oggi

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