Da oggi entra in vigore la legge sull’equo compenso (n. 49/2023) per i liberi professionisti. Questa norma tutela i professionisti sotto due aspetti: la parcella e le clausole contrattuali vessatorie. I contraenti forti, e cioè banche, assicurazioni, pubblica amministrazione – con alcune eccezioni – e grandi imprese, devono riconoscere ai professionisti compensi adeguati alla prestazione richiesta e in linea con i parametri ministeriali. Inoltre, le clausole contrattuali vessatorie sono annullabili senza compromettere il contratto.

Criticità/1: platea troppo ristretta

Esistono, però, alcune criticità. La prima riguarda la platea, secondo alcuni troppo ristretta; saranno tenute a riconoscere un equo compenso circa 51mila aziende (su un totale di sei milioni) e 27mila pubbliche amministrazioni. C’è, poi, il problema dei parametri ministeriali che, al momento, sono quelli utilizzati nei tribunali in caso di contenzioso sulle parcelle e, per la maggior parte delle professioni ordinistiche, sono molto vecchi. Più complicata la situazione dei parametri per le professioni non ordinistiche, perché ancora non ci sono e saranno definiti con un decreto ministeriale.

Criticità/2: sanzioni solo agli iscritti a un Ordine

Un altro aspetto controverso riguarda il sistema sanzionatorio, che colpisce il professionista e non il cliente. La norma, inoltre, stabilisce che gli Ordini hanno il potere di sanzionare i propri iscritti che accettano compensi non equi; manca però un soggetto che sanzioni i professionisti non iscritti ad un Ordine. Critiche sono state sollevate anche sulla mancata applicazione retroattiva della legge, perché le convenzioni in essere non sono soggette alle nuove regole. Le convenzioni sono accordi quadro in base ai quali vengono poi sottoscritti dei contratti, quindi i nuovi contratti stipulati in base a vecchie convenzioni sono fuori dal perimetro dell’equo compenso.

Le deroghe

Guardando, infine, al nuovo Codice appalti, il Dlgs 36/2023, all’articolo 8 continua ad ammettere gli incarichi gratuiti per i professionisti, pur richiamandosi ai principi dell’equo compenso: «Le prestazioni d’opera intellettuale - spiega l’articolo - non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione».
Ci sono, insomma, delle situazioni nelle quali, con una motivazione, sono ammessi gli affidamenti gratuiti da parte della Pa. Questo vale anche se, come spiega lo stesso articolo 8, «la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso». Insomma, non essendoci un divieto esplicito di incarichi gratuiti, l’equo compenso sembra valere solo nei casi nei quali sia effettivamente previsto un compenso.

Ingegneri soddisfatti ma...

Il tema, che riprende quello che la giurisprudenza ha affermato a più riprese (Consiglio di Stato, sentenza n. 2084/2023), è molto sentito dai professionisti tecnici. Spiega Carla Cappiello del Consiglio nazionale degli ingegneri: «Premesso che l’equo compenso è certamente una grande conquista per i professionisti, restano degli elementi da migliorare. Credo che quello del Codice sia solo un disallineamento che andrà corretto a breve. Inoltre, bisognerà lavorare sull’aggiornamento dei parametri professionali».

G.Latour/F.Micardi - 20 maggio 2023 – tratto da sole24ore.com

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