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Via libera dell'Inps al super-congedo parentale. L'aumento per un mese dell'indennità all'80% (invece che al 30%) spetta anche quando la mamma non è lavoratrice o non è dipendente, se il papà, lavoratore dipendente, fruisce di un giorno almeno di congedo di paternità, obbligatorio o alternativo. E viceversa. A precisarlo, tra l'altro, è l'Inps nella circolare 45/2023, fissando a luglio l'avvio del recupero da parte dei datori di lavoro, a conguaglio, delle indennità erogate.

Il congedo parentale. La legge 197/2022 (legge bilancio 2023) ha modificato il trattamento economico spettante a chi, dipendente del settore privato, fruisca del congedo parentale. Per tale, si ricorda, s'intende l'ex astensione facoltativa: diritto di assentarsi dal lavoro di propria volontà, riconosciuto alla mamma dopo il “congedo di maternità” e al papà dopo la nascita del figlio o dopo il “congedo di paternità”. Il congedo parentale è indennizzato al 30% della retribuzione del lavoratore. Può essere fruito finché il figlio compie 12 anni secondo misure, durate e modalità prestabilire.

Il super-congedo parentale. La novità della legge 197/2022 è questa: una delle mensilità di congedo parentale fruite entro il sesto anno di vita del figlio è indennizzata all'80% (non al 30%). L'opportunità, spiega l'Inps, spetta a uno solo dei genitori, purché lavoratori dipendenti del settore privato (sono esclusi i dipendenti pubblici) e a patto che terminano il congedo di maternità e/o paternità dopo il 31 dicembre 2022. La novità vale per i genitori naturali, adottivi o affidatari/collocatari e in tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria. Riassumendo:

- sono indennizzati all'80%, fino a un massimo di un mese, i periodi di congedo parentale fruiti, dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli d'età inferiore a 6 anni, per i quali il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2022;

- sono indennizzati al 30%, fino a un massimo di 9 mesi (incluso il primo), i restanti periodi di congedo parentale fruibili entro i 12 anni d'età del figlio;

- sono indennizzati al 30%, se il genitore interessato ha redditi inferiori a 2,5 volte il minimo Inps (altrimenti non sono indennizzati), i restanti periodi di congedo parentale, fino a un massimo di 10 o 11 mesi, fruibili sempre entro i 12 anni d'età del figlio.

Casi particolari. L'Inps precisa che il diritto a un mese di super-congedo, cioè indennizzato all'80%, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nel 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo. Inoltre, poiché il mese di super-congedo spetta solo ai dipendenti, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla gestione separata (perché, ad esempio, professionista senza cassa) o a una gestione dei lavoratori autonomi (perché, ad esempio, commerciante), ai fini del diritto al super-congedo non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, ma il termine finale del congedo di paternità (uno dei due possibili: alternativo oppure obbligatorio).

Daniele Cirioli - 18 maggio 2023 – tratto da Italia Oggi

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