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Il contribuente può revocare l'opzione e, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, può applicare il nuovo forfait tenendo conto anche delle modifiche – favorevoli – apportate dalla legge di stabilità del 2016.
Il problema del vincolo di durata triennale previsto nel caso di opzione per un regime diverso da quello naturale è stato affrontato dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016. Preliminarmente, l'agenzia delle Entrate ha ricordato quali fossero le novità (significative) apportate dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità del 2016) rispetto alla prima versione del regime forfettario entrato in vigore dall'inizio del 2015.

Le soglie
In primis, dal 1° gennaio 2016, sono state elevate le soglie dei ricavi o dei compensi percepiti nell'anno precedente al fine di poter accedere al regime. Fino allo scorso anno, per i professionisti era previsto un limite massimo di 15.000 euro. Ora, se nel periodo di imposta 2015 l'ammontare degli incassi del professionista non ha superato la soglia di 30.000 euro, dall'inizio dell'anno 2016 è possibile avvalersi del nuovo forfait. Il riferimento è costituito dai compensi effettivamente percepiti e non dal volume d'affari determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto Iva. Pertanto, il contributo integrativo dovuto alla Cassa di previdenza competente risulta essere escluso ai fini del computo del limite massimo dei compensi.
La legge di stabilità ha anche abrogato la norma che prevedeva l'esclusione dal regime forfettario dei contribuenti che, nell'anno precedente, avevano percepito redditi di impresa, arte o professione in misura inferiore (non prevalente) rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati. Ad esempio, se nell'anno 2014 il reddito di lavoro dipendente era di 21.000 euro ed il reddito dell'attività professionale ammontava a 9.200 euro, non era possibile applicare nel successivo anno 2015 il regime forfettario. Ora, a seguito dell'ultima modifica normativa, tale condizione non è più richiesta. È sufficiente che i redditi di lavoro dipendente ed assimilati non abbiano superato nell'anno precedente l'importo complessivo di 30.000 euro. Inoltre, la verifica non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato.

Le nuove attività
Ulteriori novità hanno poi interessato la modifica dell'articolo 1, comma 65 della legge n. 190/2014, aventi ad oggetto specifiche agevolazioni. È stata abrogata la previsione, riguardante le “nuove” attività, dell'abbattimento di un terzo del reddito determinato forfettariamente; la misura dell'imposta sostitutiva applicabile è stata ridotta dal 15 per cento al 5 per cento; l'applicazione di tale ultimo beneficio è di cinque anni a partire da quello in cui è iniziata l'attività (in precedenza l'abbattimento del reddito era previsto solo per tre anni).
A seguito delle rilevanti novità e delle mutate condizioni che potrebbero aver indotto il contribuente ad optare per il regime ordinario in luogo del regime forfettario applicabile naturalmente nel periodo di imposta 2015, l'agenzia delle Entrate ha ritenuto revocabile l'opzione.

Opzione revocabile
In linea generale, il vincolo triennale riguardante l'opzione per un regime di determinazione del reddito, diverso da quello naturale, è previsto dall'articolo 3 del Dpr n. 442/1997. La deroga, e quindi la possibilità di revoca, può essere fatta valere in forza dell'articolo 1 del citato decreto. Tale disposizione prevede che: «È comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative».

La comunicazione
La comunicazione della revoca deve essere effettuata con la presentazione della dichiarazione Iva 2016 relativa al periodo di imposta 2015. In questo modo, il contribuente comunica che si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario. Ai fini della revoca, assume valore il comportamento concludente, cioè l'emissione delle fatture con decorrenza dall'inizio dell'anno 2016 senza esercitare la rivalsa e la mancata detrazione dell'Iva sugli acquisti con la medesima decorrenza. Nel caso del lettore, è possibile continuare ad applicare l'imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento, anzichè del 15 per cento, ancora per due periodi di imposta (il 2016 e il 2017). Anche in questo caso, la soluzione favorevole è stata spiegata dall'Agenzia a Telefisco 2016. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito, nell'ipotesi di revoca dell'opzione, che i contribuenti possono scegliere di applicare le disposizioni di cui al comma 65 «previste per le nuove attività economiche, per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall'inizio dell'attività». Nel caso in esame, l'attività è iniziata nel 2013 e il contribuente ha iniziato ad applicare il nuovo regime forfettario dal 1° gennaio 2016. Al momento dell'ingresso nel nuovo regime mancano ancora due periodi di imposta al compimento del quinquennio. Conseguentemente, come anticipato, l'imposta sostitutiva si applicherà nella misura del 5 per cento ancora per due periodi di imposta (il 2016 e il 2017).
Per i professionisti non si pongono particolari problemi nel passaggio dal regime ordinario a quello forfettario, applicandosi in ogni caso il principio di cassa. I compensi incassati nel periodo di imposta 2016 (anno di entrata nel nuovo forfait) si assumeranno come base al fine di applicare la percentuale di redditività del 78 per cento. L'unico problema potrebbe riguardare le fatture emesse nel 2015, non ancora incassate al termine dell'esercizio, e recanti l'indicazione della ritenuta che dovrebbe applicare il cliente. In questo caso, si deve fare attenzione che, a seguito del posticipato incasso nel 2016 (primo anno di applicazione del forfait), il cliente sostituto di imposta non dovrà operare la ritenuta evidenziata nella fattura precedentemente emessa. Ciò in quanto l'articolo 1, comma 67, prevede l'inapplicabilità della ritenuta. La norma citata prevede che il contribuente forfettario rilasci un'apposita dichiarazione «dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva». Solitamente, la predetta dichiarazione è riportata in calce alla fattura, ma qualora la fattura sia stata emessa in un anno precedente l'entrata nel regime forfettario non potrà che essere resa separatamente.

N.Forte/P.Meneghetti/V.Meneghetti – 15 febbraio 2016 – tratto da sole24ore.com

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