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Il cumulo giuridico è applicabile anche alle cartelle di pagamento per gli omessi versamenti: la norma, infatti, non esclude l’applicazione del beneficio e, per tali ipotesi, occorre la verifica delle sanzioni più favorevoli al contribuente. A precisarlo è la sentenza 21570/2016 di Cassazione.
A una società è stata notificata una cartella di pagamento con la quale erano richieste Iva, Irpeg, Irap e ritenute, oltre interessi e sanzioni, così come risultanti dalle relative dichiarazioni presentate. Si trattava cioè di un omesso versamento di imposte liquidate dal contribuente. 

Il provvedimento è stato impugnato lamentando, tra i diversi motivi, l'omessa applicazione del cumulo giuridico sulle sanzioni. Sul punto, la Ctp ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata anche in appello. L’Agenzia ha presentato allora in Cassazione contestando, in estrema sintesi, un'errata interpretazione della norma. 
Respingendo i motivi dell’ufficio, la Suprema corte ha preliminarmente rilevato che il cumulo giuridico, previsto dall’articolo 12 del Dlgs 472/1997, prevede in linea generale, l’applicazione di una sanzione unica e ridotta (cumulo giuridico) in luogo di quella derivante dalla somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti (cumulo materiale).
Nell’ipotesi di omessi versamenti la sanzione è disciplinata dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997, il quale si limita a determinarne l’ammontare nella misura del 30% (la norma ora riformata prevede anche misure differenti in relazione a pagamenti tardivi). Tuttavia, la disposizione non esclude espressamente l’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico, con la conseguenza che può ritenersi applicabile anche per tali violazioni. 

Si tratta, infatti, di un istituto la cui funzione è di attenuare il maggior rigore delle sanzioni che potrebbero derivare dal cumulo materiale. La sua applicazione non è facoltativa per gli uffici, poichè questi ultimi devono verificare in concreto la sanzione meno gravosa per il contribuente; non rileva peraltro né l’ambito temporale, non essendo cioè limitato allo stesso periodo di imposta, né oggettivo, potendosi applicare alla generalità dei tributi e anche tra violazioni riguardanti lo stesso tributo. 

Nel caso esaminato, la Cassazione rileva che gli omessi versamenti contestati con la cartella di pagamento erano, ai fini della valutazione per il cumulo giuridico, più violazioni tra loro connesse integranti la progressione. Quindi si doveva riconoscere la continuazione e quindi applicare il cumulo giuridico. 
Il principio affermato dai giudici di legittimità è importante poiché il cumulo giuridico non viene mai applicato nelle cartelle di pagamento, nonostante nella maggior parte dei casi, siano riferite a più tributi e/o a più periodi di imposta.

Laura Ambrosi - 27 ottobre 2016 – tratto da sole24ore.com

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