Stampa

Via libera ai modelli definitivi delle dichiarazioni dei redditi 2016, che dovranno essere utilizzati dalle persone fisiche. Sono stati pubblicati nel sito delle Entrate, infatti, i modelli Redditi PF 2017, che confermano che quest’anno il saldo per il 2016 e il primo acconto per il 2017 dovrà essere pagato entro il 30 giugno 2017, non più il 16 giugno. Da quest’anno, quindi, vi saranno 14 giorni in più per i versamenti, in quanto la scadenza principale sarà il 30 giugno (31 luglio 2017, con lo 0,4% in più). Di conseguenza, in caso di rateizzazione si avrà una rata in meno.

Videosorveglianza 
Nel rigo CR17 dovrebbero essere inseriti i dati per beneficiare del credito d’imposta sulle spese, sostenute nel 2016 dalle persone fisiche, non professionisti o imprenditori, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Peccato che i criteri e le procedure per l’accesso al bonus sono state definite dal Mef solo con il decreto 6 dicembre 2016 e quest’ultimo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 22 dicembre 2016. Peraltro, le istruzioni al modello confermano che la percentuale del credito d’imposta non è ancora nota, in quanto dovrà essere stabilita da un provvedimento delle Entrate entro il 31 marzo 2017.

Leasing e Iva abitazioni 
La nuova detrazione Irpef del 19% sull’acquisto o sulla costruzione, tramite leasing, di abitazioni «da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna» dovrà essere inserita nel rigo RP14. Quella Irpef del 50% sull’Iva pagata nel 2016, invece, va nel rigo RP59. Questa spetta anche quando si acquista l’abitazione in un edificio interamente ristrutturato dall’impresa o si acquista un box auto pertinenziale, per i quali si beneficia anche della detrazione del 50% dell’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, Tuir (si parla di spese «rimaste a carico»). La spesa rilevante per quest’ultimo bonus deve essere considerata al netto della detrazione del 50% dell’Iva e non al netto dell’intera Iva pagata. Non esiste, quindi, un «principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa», come invece detto dalla circolare 20/E/2016, e dalle istruzioni a Redditi PF 2017. Dire ciò significherebbe dover togliere l’intera Iva pagata. Si ritiene, comunque, che la frase contestata alle Entrate sia un errore, in quanto nell’esempio fornito nella stessa circolare viene tolto dalla spesa sostenuta solo il 50% dell’Iva pagata e non l’intera Iva pagata.

Bonus scuola 
Nel rigo CR15 di Redditi PF 2017, vanno riportati i dati per usufruire dello school bonus, cioè il credito d’imposta del 65% (il 50% si applicherà alle erogazioni del 2018) per le donazioni di denaro a istituti scolastici, pubblici e privati, finalizzati alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione e al potenziamento di quelle esistenti o a interventi per «l’occupabilità degli studenti».

Per tutti i soggetti beneficiari, il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e la parte della quota annuale non utilizzata in Redditi 2017 potrà essere utilizzata negli anni successivi, sempre nella dichiarazione dei redditi. Questo credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione in F24 solo dai soggetti titolari di reddito d’impresa (codice tributo 6873; circolare 18 maggio 2016 n. 20/E). Le persone fisiche, non imprenditrici, quindi, sono escluse dalla compensazione orizzontale e potranno utilizzarlo solo in modo verticale, solo per ridurre l’Irpef generata dal modello Redditi (non i debiti dei modelli Iva, Irap o 770).

Black list 
Nel quadro RF anche del modello Redditi PF 2017 (come in quello per le società di persone e di capitali) sono stati eliminati i righi delle variazioni in aumento e in diminuzione, che fino allo scorso anno servivano per indicare i costi derivanti soggetti di Stati indicati nella «black list».

Luca De Stefani - 1 febbraio 2017 – tratto da sole24ore.com

Altre notizie