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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana delDecreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 " Proroga e definizione dei termini" la piena applicabilità del SISTRI è prorogata al 2018. Fino a tale data, pertanto, continuerà ad operare il doppio regime (registri e formulari e SISTRI) e continueranno ad essere sanzionate solo le violazioni relative alla tenuta dei registri e dei formulari.
L'articolo 12 del DL 244/2016, infatti, modificando l'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dispone che fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario (che ancora il Ministero non ha individuato), e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189,190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel 

testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante questo periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano.

Contuinuano ad essere senzionabili, anche se in maniera ridotta, la mancata iscrizione al SISTRI dei soggetti obbligati e il mancato versamanto dei diritti annuali. Il Decreto-Legge 244/2016 prevede anche che fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario le sanzioni per mancata iscrizione al SISTRI dei soggetti obbligati e il mancato versamento dei diritti annuali, di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.

03 gennaio 2017 - tratto da Sicurambiente.it 

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