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Con l'adesione alla rottamazione, l'agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche (tranne quelli già iscritti alla data della presentazione della domanda) e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

N.T. - 19 ottobre 2017 – tratto da sole24ore.com

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