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Alla rottamazione delle cartelle sono riammessi i contribuenti decaduti per mancato pagamento dell'unica rata del 31 luglio 2017 (o delle due rate di luglio e ottobre) a condizione che si mettano in regola entro il 7 dicembre 2017. La proroga al 7 dicembre 2017 vale anche per la terza rata scaduta il 30 novembre 2017. Ma attenzione: la rottamazione delle cartelle “prima edizione”, chiusa con la domanda presentata entro il 21 aprile 2017, è valida solo se tutti gli importi dovuti vengono versati tempestivamente.

I benefici della rottamazione 
Con la prima rottamazione, i contribuenti hanno potuto estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. In questo modo, hanno beneficiato di abbattimenti consistenti, alcune volte di importo superiore al 50%, grazie alla cancellazione delle sanzioni e dei relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.

Il tardivo o omesso pagamento “cancella” la rottamazione 
Ed ecco il punto. La rottamazione è valida solo se i contribuenti pagano le somme dovute rispettando i termini di scadenza. Chi si è “pentito” di avere presentato la domanda di definizione agevolata ha quindi potuto fare marcia indietro non eseguendo alcun pagamento. Perché in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la rottamazione delle cartelle non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In questo caso, i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateato.

Come si paga il conto della rottamazione 
Per chi ha scelto di pagare a rate, il 70% delle somme dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare a partire dal 1° agosto 2017. Il pagamento dell'importo da versare in ciascuno dei due anni è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018. Per il 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre, tenendo conto che le tre rate in scadenza nel 2017 sono “regolari” se pagate entro il 7 dicembre 2017; per il 2018, la scadenza delle rate è fissata nei mesi di luglio (la scadenza di aprile è stata infatti prorogata) e settembre.

S.Morina/T.Morina - 06 dicembre 2017 – tratto da sole24ore.com

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