La responsabilità solidale tra committente e appaltatori opera pure negli appalti di più servizi di logistica (relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni). Il fatto che l'art. 1677-bis del codice civile consenta, in questi casi, il rinvio alle norme relative al contratto di trasporto, non fa venire meno la speciale tutela a favore dei lavoratori. Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello 1/2022.

La responsabilità solidale. È disciplinata all'art. 29, comma 2, del dlgs 276/2003. Prevede che, nei casi di appalto di opere o servizi, il committente o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con eventuali subappaltatori, fino a due anni dopo la cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di Tfr, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione del contratto di appalto.

L'appalto di più servizi. L'art. 1677-bis del codice civile prevede un'ipotesi particolare di contratto di appalto di servizi. Stabilisce che, se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione beni di un altro soggetto, all'attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme del contratto di trasporto, in quanto compatibili.

Il chiarimento. Questa possibile compatibilità dell'appalto di più servizi con il contratto di trasporto ha spinto alcune sigle sindacali (FILT CGIL e FIT CISL) a fare istanza d'interpello per avere chiarito se sia possibile applicare il regime di solidarietà. Il ministero risponde affermativamente: anche agli appalti di più servizi di logistica si applica il regime di solidarietà a tutela dei lavoratori.

Carla De Lellis – 19 ottobre 2022 – tratto da Italia Oggi

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