Buongiorno, ho due figlie entrambe residenti all'estero (GB). Vorrei fare una donazione per una somma rilevante (oltre 100.000 euro, ma meno di un milione) ad una delle due figlie che sta pensando di comprare casa. Più in là, farei un'analoga donazione all'altra figlia. E' meglio rivolgersi ad un notaio? La donazione può avere per causale "acquisto casa" anche se l'acquisto potrebbe avvenire fra alcuni mesi, forse 1 anno? Oppure è meglio aspettare che abbia trovato la casa da comprare? In tal caso posso trasferire subito 50-100.000 per un eventuale anticipo senza notaio? Grazie

La domanda del lettore coinvolge molti aspetti diversi che dovrebbero essere approfonditi in grande dettaglio. In termini generali i punti da tenere a mente sono i seguenti, ivi inclusa la verifica del regime di tassazione della donazione in UK/GB.

L'art. 2 del Testo Unico Imposte di Successioni e Donazione ("TUS") dispone che se il donante è residente in Italia la donazione è soggetta ad imposta in Italia.

Tuttavia, la modifica dell'anno 2000 all'art. 55 TUS ha aperto un dibattito sulla applicabilità dell'imposta di donazione in caso di un atto di donazione fatto all'estero.

Senza entrare nel merito di tale dibattito, l'ordinamento italiano attualmente prevede una franchigia (una esenzione da imposta) per le donazioni tra padre e figli fino ad 1 milione di euro. Nel caso del lettore, quindi, la donazione sotto il milione non è soggetta ad imposta. La franchigia si applica separatamente per ciascun discendente diretto, quindi un milione per ciascuna delle due figlie. Tuttavia, se il lettore volesse fare una seconda donazione alla stessa figlia dovrebbe pagare imposte per la parte che eventualmente supera complessivamente il milione (per effetto del c.d. coacervo). 

Pertanto, al lettore conviene effettuare entrambe le donazioni subito, sin tanto che è in vigore la franchigia.

L'art. 782 codice civile italiano prevede che la donazione debba essere fatta con atto notarile, se non è di "modico valore". Anche recentemente la Corte di Cassazione (n.7442/2024) si è espressa sulla validità o meno di donazioni fatte con semplici bonifici bancari (le c.d. "donazioni informali"). 

L'argomento è complesso, ma quello che emerge è che il semplice bonifico bancario non porta ad un legittimo e definitivo trasferimento della proprietà. Quindi è consigliabile l'atto notarile che comporta l'accettazione in forma notarile anche di chi riceve la donazione.

In considerazione del fatto: (i) che le figlie sono residenti in UK; e (ii) che il valore della donazione è entro la franchigia; il lettore potrebbe valutare la possibilità di effettuare la donazione in UK ai sensi della legge dello UK, con un notaio inglese (sempre che le formalità notarili in UK siano più snelle di quelle italiane).

05 aprile 2024 – tratto da corriere.it

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