Il diritto della persona alla riservatezza delle informazioni sulle proprie condizioni di salute frena il fisco. L'Agenzia delle entrate riceverà i dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi, trasmessi dagli operatori al Sistema tessera sanitaria, oscurati del codice fiscale degli assistiti e della descrizione delle prestazioni; informazioni, queste, che l'Agenzia potrà ottenere solo in caso di controllo specifico, in relazione a singole operazioni e dietro richiesta motivata. É quanto si legge in due decreti del 1° febbraio 2024 adottati dal Ministro dell'economia d'intesa con il Ministro della salute e con quello per la pubblica amministrazione.

I provvedimenti, pubblicati nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 2024, disciplinano le modalità di utilizzo, da parte dell'Agenzia, dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria, ai sensi delle disposizioni dell'art. 10-bis del dl 23 ottobre 2018, n. 219 e dell'art. 2, comma 6-quater, del dlgs 5 agosto 2015, n. 127.

Dati fatture.

Il citato articolo 10-bis, dl n. 219/2018, prevede che fino al 2024 i soggetti tenuti ad inviare i dati delle operazioni al Sts non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate; questa, in base al dm, acquisirà pertanto i soli “dati fiscali” delle singole fatture, di norma entro il secondo mese successivo a quello di ricezione da parte del Sts e li memorizzerà fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure fino alla definizione di eventuali giudizi.

Tali dati saranno utilizzati dall'Agenzia per lo svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, di controllo per l'erogazione dei rimborsi fiscali, di elaborazione per attività di analisi del rischio, nonché di controllo automatizzato e puntuale, effettuati anche attraverso analisi dei dati stessi insieme a quelli presenti nelle proprie banche dati, in conformità ai relativi provvedimenti direttoriale. L'Agenzia può mettere tali dati a disposizione della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane, per le loro finalità istituzionali.

Per “dati fiscali” si intendono quelli fiscalmente rilevanti di cui all'art. 21 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la fatturazione, ad eccezione della descrizione della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione” e del codice fiscale dell'assistito. Anche queste informazioni potranno però essere acquisite nell'ambito dei poteri di controllo previsti dall'art. 31 del dpr 29 settembre 1973 e dall'art. 51 del dpr n. 633/1972: nell'esercizio di tali poteri, infatti, l'amministrazione finanziaria potrà ottenere, su richiesta motivata, i dati fiscali puntuali, relativi a singole operazioni, trasmessi al Sts.

Fatta salva quest'ultima ipotesi, quindi, i dati delle fatture ricevute dal Sts saranno resi disponibili all'Agenzia senza le informazioni concernenti il destinatario e la descrizione dell'operazione.

Come previsto dalla legge, infine, i dati fiscali trasmessi al Sts sono utilizzati anche dai ministeri dell'economia e della salute, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Dati corrispettivi.

Sostanzialmente analoghe le disposizioni del dm sull'utilizzo dei dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati dai registratori telematici e trasmessi dagli operatori del comparto sanitario al Sts, ai sensi del citato art. 2, comma 6-quater, dlgs n. 127/2015. In questo caso, i “dati fiscali” che il sistema invierà all'Agenzia sono quelli “fiscalmente rilevanti” relativi alle operazioni di cui all'art. 22 del dpr n. 633/1972, compresa l'aliquota Iva oppure la natura dell'operazione ai fini Iva (es. non imponibile, esente), ad eccezione del codice fiscale del cliente, che sarà acquisibile solo nell'ambito di controlli specifici.

I dati in esame saranno utilizzabili dall'Agenzia per le attività di assistenza ai contribuenti, di elaborazione di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale, nonché dai predetti ministeri ai fini di monitoraggio della spesa sanitaria.

Franco Ricca – 17 febbraio 2024 – tratto da Italia Oggi

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