Arriva la proroga d'ufficio del reddito di cittadinanza. Interessa i soggetti che hanno avuto lo stop del sussidio, ma che risultano ancora in carico ai servizi sociali e/o ai centri per l'impiego, anche oltre i termini di durata del progetto personalizzato, al solo fine di completare le misure d'inclusione sociale programmate in loro favore. Lo spiega il ministero del Lavoro nella nota n. 15471/2023. Il ministero ammette che, per «consolidato orientamento», la durata del progetto personalizzato possa eccedere quella dei benefici economici, la cui spesa va posta a carico del fondo povertà. Con la conseguenza che, poiché i soggetti sono in carico ai servizi sociali, a loro favore può proseguire anche l'erogazione del Rdc.

Le novità dell'art 6, comma 9, del decreto Lavoro

Nuove risorse dal fondo povertà. Il ministero illustra la novità dell'art 6, comma 9, del dl n. 48/2023 (decreto Lavoro), in base alla quale la quota di risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, che è attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, serve a potenziare interventi e servizi nei confronti dei soggetti beneficiari di assegno d'inclusione, a decorrere dalla data d'istituzione, nonché a famiglie e persone in simili condizioni di disagio economico. Il ministero precisa che, poiché la norma può trovare applicazione solo dal 1° gennaio 2024, data istitutiva della nuova misura (assegno d'inclusione sociale, in sigla Adi), fino al 31 dicembre 2023 i beneficiari degli interventi finanziabili con le risorse del predetto fondo povertà sono i fruitori del Rdc in carico ai servizi sociali e/o ai centri per l'impiego.

Se il Rdc è in stand-by. Per effetto della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) e del successivo decreto Lavoro (dl n. 48/2023), l'erogazione massima del Rdc nel corso dell'anno 2023 è di 7 mesi, raggiunti i quali è sospeso. Fanno eccezione i nuclei familiari con disabili, minorenni, persone di almeno 60 anni o in carico ai servizi sociali, che possono proseguire a percepire il Rdc fino a fine 2023. Con riferimento ai soggetti beneficiari di Rdc con sussidio sospeso, il ministero ammette la prosecuzione delle misure d'inclusione sociale, in virtù di un consolidato orientamento per cui la durata del «progetto personalizzato» può eccedere la durata del sussidio economico. In questi casi, aggiunge il ministero, la spesa che ne deriva può essere posta a carico del fondo povertà. La naturale conseguenza dovrebbe essere che, poiché risultano ancora a carico dei servizi sociali, a favore di questi soggetti può proseguire l'erogazione del Rdc, almeno fino a fine anno.

Le regole per i Puc. Inoltre, il ministero ritiene che, nelle more dell'adozione del decreto di disciplina, previsto sempre dal dl n. 48/2023 (all'art. 6, comma 5-bis), a valere sul fondo povertà è consentito il finanziamento di progetti utili alla collettività (Puc) a titolarità dei comuni previsti nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale e, per analogia, nei patti per il lavoro e in quelli a cui parteciperanno i soggetti indicati in tabella.

Gli oneri Inail. Infine, il ministero informa che, con decreto n. 272/2023, le coperture assicurative Inail per la partecipazione ai Puc sono state estese ai beneficiari Rdc che, terminato il periodo di fruizione nell'anno 2023, aderiscano volontariamente ai Puc per un massimo di sei mesi, e ai beneficiari del Sfl che partecipino volontariamente ai Puc.

Daniele Cirioli - 16 novembre 2023 – tratto da Italia Oggi

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