Via libera dell'Inps all'erogazione dell'incremento straordinario delle pensioni minime. Sulla mensilità di luglio, infatti, l'istituto corrisponderà d'ufficio l'incremento, con tutti gli arretrati spettanti da gennaio (ovvero dalla decorrenza della pensione se c'è stata successivamente). Lo spiega lo stesso Istituto di previdenza nel messaggio n. 2329/2023, illustrando misure e calcoli dell'incremento introdotto dalla legge bilancio 2023 (legge n. 197/2022) per gli anni 2023 e 2024. Due le misure dell'incremento differenziate a seconda dell'età dei pensionati: 6,4% agli ultra75enni, che porta la minima a 600 euro mensili; 1,5% ai pensionati più giovani, che porta la minima a 572 euro.

Un incremento eccezionale. L'incremento spetta esclusivamente sulle pensione d'importo pari o inferiori al c.d. «minimo» dell'Inps, per l'anno in corso pari a 563,74 euro mensili, e solo sulle pensioni pagate dall'Inps. L'incremento non affianca l'ordinaria rivalutazione delle pensioni, ma è calcolato sul minimo rivalutato, così aumentando il beneficio ai pensionati.

Si ricorda che la rivalutazione ordinaria delle pensioni è l'operazione ripetuta ogni anno al fine di far mantenere il potere di acquisto alle pensioni; avviene con criteri diversi in base al loro importo: quelle fino al minimo Inps sono rivalutate del 100% dell'inflazione Istat; quelle oltre il minimo, per classi d'importo e a tasso Istat ridotto. Per il 2023 le pensioni sono state rivalutate del 7,3% (misura provvisoria). Sono escluse dalla base di calcolo dell'incremento, le prestazioni fiscalmente non imponibili (ad esempio, somme per maggiorazione sociale; la quattordicesima; l'importo aggiuntivo), le prestazioni assistenziali, le prestazioni facoltative e di accompagnamento alla pensione.

L'incremento spetta per ciascuna mensilità di pensione, da gennaio 2023 a dicembre 2024, comprese tredicesime mensilità. Per le pensioni liquidate nel corso degli anni 2023 e 2024, è riconosciuto a partire dalla data di decorrenza della pensione.

Un bonus per tutti. L'Inps precisa che per la corresponsione dell'incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto beneficiario.

I criteri operativi. L'incremento è calcolato sulla pensione mensile in pagamento, purché d'importo pari oppure inferiore al minimo Inps; a nulla rileva, pertanto, se la pensione sia già integrata al minimo, anche in misura parziale o «cristallizzata», o se non sia integrata al minimo. In particolare, se la pensione:

- è integrata al minimo, l'incremento è calcolato con riferimento al suo importo (all'importo, cioè, integrato minimo);

- non è integrata al minimo, l'incremento è calcolato sull'importo lordo in pagamento;

- se la pensione è erogata in convenzione internazionale, l'incremento è calcolato sull'importo complessivo lordo in pagamento e, pertanto, sul pro-rata italiano.

Cambio d'età. Come detto, la misura dell'incremento è differenziata a seconda dell'età del pensionato ed è pari all'1,5% per i pensionati giovani e e al 6,4% per quelli con almeno 75 anni d'età. L'Inps precisa che, se nel corso dell'anno 2023, il beneficiario compie i 75 anni d'età, l'incremento (1,5%) viene adeguato dal mese successivo al compimento dell'età alla misura più alta: 6,4%.

Pensione a superstiti. In presenza di una pensione ai superstiti cointestata, anche con pagamento disgiunto, il diritto all'incremento è valutato in base alla pensione complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari, in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

Daniele Cirioli - 23 giugno 2023 – tratto da Italia Oggi

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