Obbligo di assicurazione Rc auto anche per i monopattini elettrici e per i veicoli che circolano solo in aree private. Lo schema del Dlgs che recepisce la direttiva Ue 2021/2118, riformando varie parti della normativa attuale, approda oggi al vaglio finale confermando la sostanza delle novità presenti nella sua prima versione, di inizio agosto. Ma, nel precisare le deroghe ai due nuovi obblighi, apre più di un dubbio interpretativo.

Il passaggio di oggi consentirà di recepire la riforma entro il 23 dicembre, termine ultimo fissato dalla direttiva. Ma alcune parti, come quella sui monopattini, diverranno operative solo dopo mesi.

La direzione è quella di rinforzare l’ambito di protezione dei danneggiati, tenendo conto delle nuove forme di mobilità, garantendo parità di trattamento sul territorio Ue e accordando più piena tutela in caso di insolvenza delle compagnie.

L’obbligo per i monopattini nasce dalla nuova formulazione dell’articolo 1, lettera rrr del Codice delle assicurazioni (Cap), che definisce la tipologia dei veicoli soggetti all’obbligo assicurativo: ogni mezzo a motore azionato solo da forza meccanica e circolante sul suolo ma non su rotaia, a condizione che abbia velocità di progetto massima oltre i 25 km/h (a prescindere dal peso) o peso netto massimo superiore a 25 kg (e in tal caso velocità di progetto superiore a 14 km/h). Ma aggiunge che si considera veicolo qualsiasi rimorchio destinato a essere utilizzato con un veicolo, agganciato o no. E infine include i «veicoli elettrici leggeri», protagonisti della nuova mobilità alternativa, da individuare con decreto ministeriale delle Infrastrutture. Dal Ddl di riforma del Codice della strada e dalle dichiarazioni fatte anche nei giorni scorsi dal ministro Salvini, si desume che saranno da assicurare solo i monopattini e non anche le bici a pedalata assistita, che non si vuol gravare di nuovi oneri e costi.

A livello generale, la novità più importante tocca il perimetro dell’obbligo assicurativo, non più circoscritto alle aree pubbliche (o aree private equiparate): la nuova versione dell’articolo 122 del Cap (commi 1-bis e 1-ter ) lo correla al semplice fatto che il veicolo rientri tra quelli individuati dal Cap (articolo 1, lettera rrr), a prescindere dalle sue caratteristiche, dal terreno (pubblico o privato) su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. Andranno coperti anche i «veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni» (come i bus dei piazzali aeroportuali). Conta il fatto che il veicolo sia «usato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto», formula che porrà dubbi: l’obbligo pare da escludere se un mezzo polifunzionale è usato in attività diverse dal trasporto (si pensi agli autocarri con funzioni di spurgo) ma un utilizzo anomalo potrebbe dar luogo a perplessità.

Lo schema di Dlgs prevede poi deroghe espresse all’obbligo (articolo 122-bis del Cap), nei limiti della direttiva. Tra queste, è di rilievo la conferma della possibilità di sospendere la copertura (già ammessa nel Dm 54/2020) se temporaneamente non si usa il veicolo e lo si comunica alla compagnia. La sospensione potrà essere prorogata più volte durante l’annualità assicurativa, sino a nove mesi; non paiono dunque ammesse più sospensioni tra loro non consecutive. La messa in circolazione del veicolo in tempo di sospensione comporterà, in caso di sinistro, l’intervento del Fondo di garanzia e una sanzione amministrativa raddoppiata rispetto all’ordinaria mancata copertura.

Tra le altre deroghe non pare facilmente decifrabile quella sui veicoli il cui uso è «vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente». Il pensiero potrebbe correre ai blocchi della circolazione in tempo di Covid o alle misure antinquinamento. Peraltro, qualora l’uso fosse vietato in modo permanente, il rischio assicurato parrebbe cessato.

Tra le altre novità, importanti l’armonizzazione dei massimali minimi di copertura, il rafforzamento dei controlli non discriminatori e intrusivi sui veicoli da parte degli Stati, il riconoscimento cross-border degli attestati di rischio, il servizio di comparazione Preventivass e le norme sull’azione diretta in caso di sinistri con rimorchi trainati da veicolo. Di un certo peso, la riforma del sistema di tutela delle vittime della strada affidato al Fondo di garanzia e alle regole di collaborazione tra tutti gli organismi di indennizzo attivi nei singoli Stati Ue.

S.Calì/M.Hazan - 16 novembre 2023 – tratto da sole234ore.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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