La stretta sulle pensioni di medici, infermieri, dipendenti degli enti locali, insegnanti di asilo e di scuole elementari e ufficiali giudiziari colpirà soltanto le pensioni anticipate maturate dal 2024. Sulle quali, anzi, si abbatterà anche una seconda tagliola: una finestra di tre mesi prima del pensionamento (9 mesi dal 1° gennaio 2028). Lo prevede un emendamento del governo all'art. 33 del ddl Manovra 2024 che lascia fuori dalla stretta le pensioni di vecchiaia, le pensioni anticipate maturate entro il 2023 e le pensioni per collocamento a riposo per età o servizio. L'emendamento, inoltre, a favore di medici e infermieri, introduce un «equalizzatore» che consente di ridurre il taglio della pensione del 2,78% per ogni mese di permanenza in più in servizio (il taglio si azzera se il posticipo è di 36 mesi).

La penalizzazione. L'art. 33 del ddl Manovra 2024 prevede una revisione delle c.d. «aliquote di rendimento» delle anzianità di servizio inferiori a 15 anni, che servono a calcolare l'importo della pensione con la regola retributiva. La penalizzazione interessa, quindi, solo i lavoratori che ancora ricadono nel sistema retributivo o misto di calcolo della pensione (è fuori chi non ha anzianità prima del 1° gennaio 1996), che sono iscritti alle casse sanitari (Cps), dipendenti enti locali (Cpdel), insegnanti di asilo e di scuola elementare (Cpi) e ufficiali giudiziari (Cpug).

Le esclusioni. La stretta di principio vale su tutte le pensioni liquidate dal 1° gennaio 2024. L'emendamento, invece, stabilisce che opera solo nei casi di pensioni anticipate, salvando quindi le pensioni di vecchiaia. In secondo luogo, esclude l'applicazione:

- ai soggetti che maturano i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2023, sia pensione di vecchiaia sia anticipata;

- alle cessazioni dal servizio o collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età o di servizio.

L'equalizzazione. L'emendamento, ancora, limitatamente ai lavoratori della cassa sanitari (Cps) o di quella dei dipendenti enti locali (Cpdel) con ultimo rapporto di lavoro da infermieri, prevede che il taglio sia ammorbidito di 1/36 per ogni mese di posticipo del pensionamento. Quindi il taglio si riduce del 2,78% mensile (1/36) e si azzera se il posticipo della pensione è di 36 mesi.

Le finestre. L'emendamento, ancora, introduce le finestre quale nuova penalizzazione per le pensioni anticipate, sia quella ordinaria sia quella c.d. precoci. La finestra è di 3 mesi per l'anno 2024; di 4 mesi per l'anno 2025; di 5 mesi per l'anno 2026; di 7 mesi per l'anno 2027; di 9 mesi a partire dall'anno 2028.

Al lavoro oltre 40 anni. Infine, i dirigenti medici e sanitari, nonché gli infermieri potranno fare domanda per il trattenimento in servizio anche oltre i 40 anni di servizio, ma non oltre i 60 anni d'età.

Daniele Cirioli - 09 dicembre 2023 – tratto da Italia Oggi

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