Capodanno con lo sgravio. A partire da gennaio, infatti, i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio contributivo del 100% (50% nelle assunzioni a termine), per 12 mesi, in caso di assunzione di un soggetto fruitore di Sfl (supporto per la formazione e lavoro) o Adi (assegno d'inclusione). In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un'assunzione a termine il beneficio raddoppia: un anno di sgravio al 50% più un anno al 100%. A precisarlo, tra l'altro, è l'Inps nella circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, con cui illustra il nuovo incentivo operativo dall'anno 2024. L'Inps spiega, inoltre, che il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova o al termine dell'apprendistato e le dimissioni per giusta causa del lavoratore, sono tutte ipotesi che comportano la restituzione del bonus fruito maggiorato di sanzioni.

La riforma del Rdc

Il nuovo incentivo deriva dalla riforma del Rdc che a gennaio finirà definitivamente in soffitta. Al posto del Rdc sono stati introdotti il Sfl, dal 1° settembre 2023, e l'Adi, dal 1° gennaio 2024. Inoltre, è stato previsto il nuovo incentivo al fine di promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari di queste nuove misure. Nella circolare l'Inps ne illustra la disciplina, ma fa riserva di fornire in successivo messaggio le istruzioni per la fruizione, nonché il via libera alle domande.

Collocamento “telematico”

Tra le condizioni è previsto che l'incentivo sia riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo per inclusione sociale e lavorativa (Siisl).

Quali contratti di lavoro

Il nuovo incentivo spetta per queste assunzioni: a tempo indeterminato, pieno o parziale; con apprendistato; a termine o stagionale, a tempo pieno o parziale. Spetta, inoltre, nell'ipotesi di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. In ogni caso, l'assunzione deve riguardare soggetti fruitori di Adi o Sfl. Assunzioni e trasformazioni, inoltre, devono decorrere dal 1° gennaio 2024.

Soggetti “fruitori”

L'Inps precisa che l'assunzione deve riferirsi a beneficiari di Sfl o Adi, non bastando la sola presentazione della domanda o il solo diritto: è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia percettore della misura (Sfl o Adi).

Misura e durata

In ogni caso di rapporti a tempo parziale, il massimale va proporzionalmente ridotto. Inoltre, nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato si possono fruire di entrambi gli sgravi, nel limite di 24 mesi.

Divieto di licenziamento

Nel caso di licenziamento effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato di sanzioni. L'Inps precisa che l'ipotesi ricorre nei seguenti casi: licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo; recesso dall'apprendistato da parte del datore di lavoro al termine del periodo di formazione; recesso, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova; dimissioni del lavoratore per giusta causa.

Daniele Cirioli - 30 dicembre 2023 – tratto da Italia Oggi

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