Conto alla rovescia per chiedere il pagamento scontanto delle cartelle con l’agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). Scade, infatti, il 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di rottamazione quater dei carichi affidati all’agente nazionale della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, che consente di accedere a un pagamento senza l’appesantimento di sanzioni, interessi e per questa edizione della sanatoria anche dell’aggio della riscossione. Il calendario, però, è meno stringente per i comuni dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dalle alluvioni e per cui il Dl 61/2023 ha concesso uno slittamento di tre mesi in avanti dei termini, quindi con la possibilità di adesione fino al 30 settembre 2023 (in realtà il 30 settembre cade di sabato quindi la scadenza slitta al 2 ottobre 2023) per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati.

Riscossione: non attendere gli ultimi giorni

Come sottolinea in una nota agenzia delle Entrate Riscossione «per la presentazione delle domande di adesione è sempre consigliabile attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all'elevato traffico degli ultimi giorni».

Domanda solo telematica

La domanda di definizione agevolata può essere presentata solo online sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l'apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entrate). All'interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla funzionalità che consente di selezionare con un semplice click, direttamente dall'elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.

Sul sito istituzionale di Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l'elenco dei carichi che possono essere rottamati e la simulazione dell'importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla legge.

Più tempo per i comuni dell’alluvione

Da agenzia Entrate Riscossione ricordano che per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, indicati nell'Allegato 1 del decreto Alluvione, i termini e le scadenze della definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi. Quindi la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023 (che, come anticipato però, cade di sabato e quindi i termini slittano a lunedì 2 ottobre 2023) mentre l'invio della Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della “rottamazione” sarà effettuato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2023. Slittano di tre mesi anche le scadenze delle rate per il relativo pagamento.

Oltre al differimento dei termini della Definizione agevolata, il decreto Alluvione prevede altre misure in materia di riscossione. In particolare, per i soggetti interessati dal provvedimento sono sospese fino al prossimo 31 agosto le attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione. Restano sospesi anche i termini dei versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023. Sono inoltre sospesi i pagamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio 2023 oppure riferite alle somme dovute a titolo di definizione agevolata (rottamazione-ter e definizione agevolata per le risorse proprie Ue). I termini di pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.

Giovanni Parente - 9 giugno 2023 – tratto da sole24ore.com

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