Esenzione Imu per gli immobili degli enti non commerciali a largo raggio e con interpretazione estensiva valida anche per il passato. Queste sono le prime considerazioni che si possono trarre dalla lettura dell'art. 1 co. 71 della legge di stabilità 2024 che avranno un sicuro impatto sul futuro perimetro dell'esenzione in questione, ma che troveranno applicazione anche per il passato.

La disposizione

L'art. 1 della l. n. 213/2024 rientra del novero delle norme di “interpretazione autentica”: tale questione appare evidente dalla formulazione adottata al riguardo dallo stesso legislatore che dispone “l'articolo 1 comma 759 lettera g) della legge n. 160/2019, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 212/2000, nel senso che […]”. Da ciò è conseguente evidenziare come l'interpretazione autentica fornita dal legislatore, assuma validità anche per il passato.

L'esenzione Imu per gli immobili degli enti non commerciali

Oggetto dell'intervento legislativo è quello di meglio definire il perimetro entro cui si applica l'esenzione da Imu per gli immobili strumentali detenuti dagli enti non commerciali, atteso che nel passato si sono verificate alcune difformi interpretazioni da parte dei comuni chiamati di volta in volta, a valutare la sussistenza dei requisiti per accedere a questa esenzione. E' opportuno ricordare che la disposizione richiamata dalla legge di stabilità individua quali candidati per l'esenzione da imposta locale sugli immobili, quelli posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali che siano esclusivamente destinato allo svolgimento di attività “assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 n. 222/1985” (cfr. art. 7 co. 1 lett. i d.lgs. n. 504/1992) con modalità non commerciali.

Le incertezze applicative sull'ambito oggettivo

La formulazione appena ricordata dava adito ad alcune incertezze interpretative soprattutto con riguardo alla nozione di “possesso” e di “utilizzo”, generando nel tempo taluni contenziosi discendenti da difformi interpretazioni adottate da diverse amministrazioni comunali. La finalità precipua dell'intervento contenuto in legge di stabilità è proprio quella di limitare (se non proprio di eliminare) tali incertezze, attraverso due precisazioni.

La norma interpretativa

La prima precisazione attiene alla nozione di “possesso”, per cui si considerano tali (e quindi sono esenti) anche gli immobili degli enti non commerciali che siano stati concessi in comodato ad altro ente non commerciale che risulti funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, con l'ulteriore condizione che il comodatario svolga nell'immobile oggetto di comodato esclusivamente le attività (sopra menzionate) dell'art. 7 co. 1 lett. i del d.lgs. n. 504/1992, con modalità non commerciali. Vi è quindi un potenziale ampliamento del perimetro di esenzione, andando a ricomprendere anche gli immobili non utilizzati direttamente dagli enti commerciali proprietari dello stesso. Si ritiene comunque segnalare che, ad una prima lettura della disposizione, non paiono univocamente individuabili le nozioni di collegamento “funzionale” o “strutturale” tra ente comodante (proprietario degli immobili) ed ente comodatario (svolgente attività ammessa con modalità non commerciale).

La seconda precisazione attiene alla nozione di “utilizzo” (altro requisito per accedere all'esenzione in questione): si intendono tali quegli immobili strumentali alle destinazioni delle attività di cui all'art. 7 co. 1 lett. i del d.lgs. n. 504/1992, anche in assenza di attuale esercizio delle medesime attività, con l'unica riserva da applicarsi in caso di cessazione definitiva della strumentalità. Anche questa interpretazione assume rilievo perché valorizza la destinazione impressa in astratto dall'ente proprietario dell'immobile, anche a prescindere dal temporaneo non svolgimento delle attività ammesse.

Il passato

La norma di interpretazione autentica assume validità anche per situazione pregresse rispetto alla sua emanazione: ciò comporta che in caso di contestazioni o contenziosi pendenti in materia di sussistenza dei requisiti per l'esenzione Imu degli immobili posseduti da enti non commerciali, sarà opportuno riesaminare la situazione alla luce della disposizione e valutare se, caso per caso, la stessa risulti applicabile a favore del contribuente. Ma ciò potrebbe valere anche con riguardo all'opportunità di presentare istanze di rimborso dell'imposta per le annualità presenti, tenendo però presente che non si tratta di una disposizione applicabile a tutti gli immobili posseduti da enti non commerciali, ma per la quale devono essere valutati, per ogni singola fattispecie, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge 213/2024.

D.Liburdi/M. Sironi - 19 gennaio 2024 – tratto da Italia Oggi

Altre notizie