La regolarizzazione delle dichiarazioni a seguito delle segnalazioni dell’agenzia delle entrate con le lettere per la promozione all’adempimento spontaneo, ed effettuabile con la presentazione di una dichiarazione integrativa e versamento della maggiori imposte omesse, beneficerà della riduzione delle sanzioni previste in caso di infedele dichiarazione che passeranno dal 90-180% alla percentuale “fissa” del 70%. In combinato con la revisione delle riduzioni delle pene previste in caso di ravvedimento operoso, la sanzione da calcolare sulle imposte non versate in caso di regolarizzazione con integrativa dovrebbe passare dal 15% (1/6 del vecchio minimo da dichiarazione infedele del 90%) al 10% (1/7 della nuova percentuale del 70%). Queste è una delle considerazioni effettuabili dalla lettura dell’art. 2 comma 1 lettera a) punto 3 della bozza del dlgs sulla forma del sistema sanzionatorio, approvato lo scorso 21 febbraio dal consiglio dei ministri.

Norma utilizzabile a partire dall’anno d’imposta 2023

Non è ancora chiaro dalla bozza di dlgs effettivamente le violazioni riferite a quali anni d’imposta anni segnalate attraverso compliance potranno beneficiare del nuovo impianto sanzionatorio in caso di regolarizzazione da parte del contribuente. All’art. 5 della bozza di dlgs viene però sancito che le disposizione contenute nell’art. 2 (ed una serie di altre disposizione dell’art. 3) possono essere applicate alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Stando quindi al tenore letterale della norma, cristallizzandosi la violazione per infedele dichiarazione con l’invio del dichiarativo ed una volta spirato anche il termine per la trasmissione di modelli correttivi (la data ultima per l’invio dei modelli) si può affermare che con tutta probabilità la disposizione interagirà a partire dalle lettere di compliance per l’anno d’imposta 2023 essendo il termine per l’invio dei modelli fissato al prossimo 15/10/2024 data in cui sicuramente sarà anche in vigore il decreto in commento.

La riduzione delle sanzioni

Come attualmente anche specificato nelle lettere di compliance (le ultime emesse per l’anno d’imposta 2020) sulle maggiori imposte derivanti l’autoregolarizzazione del contribuente va applicata la sanzione del 15%, pari ad 1/6 del 90% per infedele dichiarazione determinata ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera b-ter del d.lgs. 472/1997. Il dlgs sulla riforma dell’impianto sanzionatorio interviene in questo caso sia sulla percentuale della pena pecuniaria prevista sulle maggiori imposte determinate a seguito di infedele dichiarazione sia sulla riduzione da ravvedimento operoso. All’art. 2 comma 1 lettera a punto 3 viene infatti previsto che la percentuale della sanzione per infedele dichiarazione ovvero quando nella dichiarazione è indicato un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, passa dal ventaglio 90-180% al valore fisso del 70% con un minimo di 150 euro. Inoltre per la revisione dell’art. 13 del dlgs 472/1997 la riduzione delle sanzioni passa da 1/6 ad 1/7 del minimo come stabilito dal rinnovato comma 1 lettera b-bis dell’articolo in commento. Dal rapporto quindi dei due fattori si passa da una pena pecuniaria del 15% (1/6 del 90%) a quella del 10% (1/7 del 70%) sulle maggiori imposte da corrispondere.

Giuliano Mandolesi - 24 febbraio 2024 – tratto da Italia Oggi

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