Con la sentenza 22 del 22 febbraio scorso, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 23/2015, limitatamente alla parola «espressamente». La disposizione, dunque, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui riconosceva la tutela tramite reintegrazione nel posto di lavoro, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti – dal 7 marzo 2015 – ma la limitava alle nullità sancite «espressamente».

La Cassazione, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha censurato tale limitazione in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, secondo cui l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Marcello Floris - 15 marzo 2024 – tratto da sole24ore.com

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