Staff leasing senza limiti per giovani (tra 15 e 24 anni d'età) e meno giovani (oltre 50 anni). Le aziende, infatti, sono libere di reclutarli in affitto anche oltre il 20% dei dipendenti in forza, limite che vale ordinariamente nella somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing). A precisarlo è la circolare n. 9/2023 del ministero del lavoro illustrando l'art. 24 del Decreto lavoro (dl n. 48/2023) nella parte in cui modifica la somministrazione a tempo indeterminato. Altra novità: nei casi in cui resta operativo il contingentamento al 20%, dal calcolo sono esclusi eventuali dipendenti assunti come apprendisti.

La somministrazione di lavoro. Le novità previste dal decreto voluto dal ministro del lavoro Marina Calderone riguardando la somministrazione di lavoro: il contratto commerciale, che può essere a termine oppure a tempo indeterminato, attraverso cui un'agenzia di somministrazione mette a disposizione propri dipendenti a favore di un'azienda utilizzatrice. La somministrazione a termine va utilizzata nei limiti quantitativi fissati dal contratto collettivo applicato dall'azienda utilizzatrice. Se il Ccnl nulla stabilisce, il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine e quelli con contratto di somministrazione a termine (si sommano) non può eccedere il 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio. È in ogni caso esclusa dal contingentamento (30%) la somministrazione a termine dei lavoratori: disoccupati che godono da almeno sei mesi di un trattamento di disoccupazione non agricola o di un altro ammortizzatore; “svantaggiati” o “molto svantaggiati”.

Lo staff leasing.

Il ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato è possibile, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice, per un numero massimo di lavoratori pari al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato già in forza presso l'azienda utilizzatrice al 1° gennaio. Qui interviene il Decreto lavoro modificando le limitazioni.

Le novità della riforma.

Due le novità. La prima è l'esclusione dal limite dei lavoratori assunti con un contratto di apprendistato. Di tali lavoratori, quindi, non deve tenersi conto nel verificare il limite di contingentamento del 20%. La seconda novità è l'esclusione dall'applicazione del limite (sempre 20%) delle seguenti categorie di lavoratori che, precisa la circolare, sono «tassativamente individuate»:

- disoccupati che fruiscono da sei mesi di disoccupazione non agricola o ammortizzatori;

- lavoratori svantaggiati;

- lavoratori molto svantaggiati.

Le ultime due categorie di lavoratori, spiega ancora la circolare, sono quelle individuate ai «numeri 4 e 99 dell'art. 2 del regolamento 651/2014 della commissione UE del 17 giugno 2014, individuati con decreto del ministro del lavoro», ossia con il dm 17 ottobre 2017 (rinvio identico ai casi d'esenzione dai limiti della somministrazione a termine).

Daniele Cirioli - 11 ottobre 2023 – tratto da Italia Oggi

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