Il legislatore nazionale è libero di stabilire per gli stessi fatti illeciti un doppio binario di procedimenti paralleli (amministrativi e penali), più o meno vicini nel tempo. Questo, però, non implica che la legge nazionale possa introdurre delle limitazioni al principio del ne bis in idem, nemmeno per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione ed evitare che le frodi gravi restino impunite. A precisarlo è l’avvocato generale, lo spagnolo Manuel Campos Sánchez Bordona, della Corte di giustizia nelle conclusioni depositate nella mattinata di martedì 12 settembre relative a quattro procedimenti che riguardano l’Italia.

L’omesso versamento Iva 
Le ricadute potrebbero essere importanti anche sul fronte fiscale. Tra i procedimenti esaminati (causa C-524/15) c’è, infatti, anche quello “arrivato” dal Tribunale di Bergamo sull’omesso versamento Iva. L’imputato era stato già chiamato a pagare, per gli stessi fatti, una sanzione pecuniaria. Di qui il dubbio, sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea in via pregiudiziale, che tale sistema di doppia sanzione (amministrativa e penale) contrasti con il principio del ne bis in idem, secondo cui non si può essere processati due volte per lo stesso fatto.

A tal proposito l’avvocato generale richiama i principii dettati nella sentenza del 26 febbraio 2013 (causa C-617/10). In caso di doppio binario, le sanzioni tributarie, formalmente amministrative, si possono sommare alla sanzione penale solo se non hanno una sostanziale natura penale. È compito dei giudici nazionali accertare se le sanzioni tributarie imposte dall’amministrazione finanziaria italiana siano in realtà di natura penale. In tal caso, il principio del ne bis in idem risulterebbe violato. E quali sono i criteri applicabili? Quelli relativi alla qualificazione dell’illecito nel diritto nazionale, alla natura dell’illecito, alla natura e il grado di severità della sanzione.

Su quest’ultimo profilo, la gravità delle sanzioni deve essere valutata in funzione di quella di cui è a priori passibile la persona interessata, e non di quella poi inflitta o eseguita: una possibile successiva riduzione della pena o la mancata esecuzione per la concessione di una grazia sono irrilevanti.

Abusi di mercato 
Anche nel bis in idem nel settore degli «abusi di mercato», che comprende l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione dei mercati, valgono le argomentazioni in materia fiscale. Per l’Avvocato generale, quindi, la doppia repressione amministrativa e penale delle medesime condotte illecite di abuso di mercato, priva di un meccanismo processuale per evitarla, non garantisce il rispetto del diritto al ne bis in idem.

L’Avvocato generale rileva, poi, che il principio del ne bis in idem forma parte integrante del diritto primario dell’Unione e, in quanto tale, prevale sulle direttive, sui regolamenti (diritto derivato dell’Unione) nonché sulle norme interne degli Stati membri. Di conseguenza, in caso di conflitto fra il proprio diritto interno e i diritti garantiti dalla Carta, il giudice nazionale dovrà direttamente disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante una sentenza della Corte costituzionale. In caso di norme incompatibili con il diritto di ogni persona al ne bis in idem, quindi, il giudice nazionale o le autorità amministrative competenti dovrebbero, secondo l’Avvocato generale, archiviare i procedimenti pendenti, senza conseguenze negative per l’interessato che sia già stato perseguito o sanzionato in un altro procedimento penale o amministrativo avente natura penale.

Giovanni Parente - 12 settembre 2017 – tratto da sole24ore.com

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