Oggi 7 luglio è l'ultimo giorno per i versamenti di Unico. Scade oggi il termine per i contribuenti soggetti a studi di settore e gli altri (come i minimi) ammessi alla proroga dal Dpcm del 13 giugno scorso. Chi verserà le imposte da domani fino al 20 agosto dovrà, invece, aggiungere lo 0,40 per cento.

Proroga del versamento
Nessuna modifica al calendario originario, invece, per i contribuenti che non possono beneficare della proroga, per cui il termine per versare con maggiorazione rimane quello ordinario del 16 luglio 2014. In sostanza, si tratta delle persone fisiche, di chi applica i parametri e di quelli che pur esercitando un'attività per la quale sono stati approvati gli studi di settore hanno dichiarato ricavi/compensi superiori a 5.164.569 euro.
Per coloro che decidono di effettuare i versamenti alla seconda scadenza utile (16 luglio o 20 agosto 2014) la maggiorazione è dello 0,40% del debito dovuto. La stessa dovrà essere versata insieme all'imposta (non si deve usare un codice tributo specifico) e andrà calcolata sull'importo dovuto al netto degli eventuali crediti scomputabili. In altri termini, prima si compensa e poi (sul residuo) si calcola la maggiorazione. In caso di compensazione totale, con presentazione di delega (modello F24) a zero, non dovrà essere applicata alcuna maggiorazione. Secondo la risoluzione 178/E/2001 anche la maggiorazione dello 0,40% va considerata come «interesse passivo» alla stregua di quanto dovuto in sede di rateazione e in quanto tale è deducibile dal reddito d'impresa.

La rateizzazione del versamento
L'articolo 20 del Dlgs 241/1997 prevede la possibilità di rateizzare i versamenti a saldo e in acconto scaturenti da Unico in un numero definito di rate a scelta del contribuente. L'opzione per il pagamento rateale va fatta attraverso il modello F24 che prevede, nello spazio denominato rateazione, sia l'indicazione della rata che si sta versando che del numero complessivo di rate prescelto.
La rateizzazione può essere utilizzata da tutti i contribuenti titolari e non di partita Iva. Qualora si scelga il versamento a rate non esiste alcun obbligo di utilizzare tale opzione per tutte le imposte derivanti dalla dichiarazione. Il modello F24 è strutturato per gestire il numero di rate in corrispondenza di ciascun tributo. Inoltre la maggiorazione dello 0,40% dovrà essere calcolata una sola volta, ossia prima di procedere alla suddivisione in rate del debito dovuto.

Il calendario della rateizzazione
Il calendario della rateazione prevede la possibilità di suddividere il debito - oltrepassata la prima scadenza - da un minimo di 2 a un massimo di 6 tranche a, seconda dei casi con l'applicazione di un tasso annuo del 4% (ovvero 0,33% mensile). Tali interessi contrariamente alla maggiorazione dello 0,4% non devono essere cumulati all'imposta, ma vanno versati separatamente con un codice tributo ad hoc. Per i contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che non beneficiano della proroga per gli studi di settore, il primo versamento con maggiorazione andrà effettuato entro il 16 luglio. A questa possono seguire al massimo altre 5 rate in scadenza l'ultimo giorno di ogni mese (31 luglio, 1° settembre, 30 settembre, 31 ottobre e 1 dicembre 2014) per un totale complessivo di 6 versamenti. Per le società e imprese che non vanno in proroga per gli studi di settore sono invece previste fino a un massimo di 5 rate in scadenza il 16 luglio e poi successivamente il 20 agosto, 16 settembre, 16 ottobre e 17 novembre 2014. Per coloro che intendono pagare il prossimo 20 agosto beneficiando dell'allungamento concesso per gli studi di settore, le rate massime sono quattro per i titolari di partita Iva e cinque per i contribuenti che, invece, non ce l'hanno.

Il ravvedimento
Coloro che non riescono a effettuare i versamenti di Unico 2014 (sia a saldo che in acconto sul 2014) entro le scadenze previste potranno sempre usufruire del ravvedimento operoso, nelle tre modalità: sprint, breve o lungo. Chi pagherà le imposte entro il quattordicesimo giorno (sprint) dalla scadenza originaria dovrà versare lo 0,20% di quanto omesso per ogni giorno di ritardo a titolo di sanzione, oltre agli interessi dell'1% da calcolare giorno per giorno. Chi si ravvede oltre il quattordicesimo giorno e fino al trentesimo dalla scadenza originaria (breve) potrà, invece, usufruire della sanzione ridotta del 3% oltre agli interessi legali sempre all'1 per cento. Infine il ravvedimento lungo andrà effettuato entro il 30 settembre 2015 e comporterà il versamento della sanzione del 3,75%, oltre agli interessi all'1% annuo.

Mario Cerofolini/Lorenzo Pegorin - 7 luglio 2014 – tratto da sole24ore.com

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