Il Registro delle Imprese è un registro pubblico istituito dalla legge di riordino delle Camere di Commercio (L. 580/1993), nel quale si devono iscrivere tutti gli atti e i fatti relativi alla vita dell’impresa previsti dalla legge (art. 2188 c.c.). L'avvio di tale registro ha trovato attuazione con l'emanazione del relativo regolamento, il D.P.R. 7/12/1995 n. 581. L'ufficio è divenuto operativo a tutti gli effetti a decorrere dal 19/2/1996.

Il Registro delle Imprese si ispira al principio dell'universalità, attuato attraverso l'iscrizione e l'annotazione di tutti i soggetti imprenditoriali, indipendentemente dalla forma giuridica di svolgimento dell'attività e dal tipo di attività esercitata. Esso costituisce, quindi, un'anagrafe generale dell'imprenditoria locale ed è certificatore e riconoscitore di categorie di imprese (con esclusione di quelle artigiane); risponde, inoltre, all'obiettivo della pubblicità legale e ad esigenze quali: la completezza e l'organicità della pubblicità di tutte le imprese soggette a registrazione; l’immediatezza della disponibilità dell'informazione; la praticità e la celerità per la ricerca dell'informazione da parte dell'utente su tutto il territorio nazionale.

L'Ufficio Registro Imprese ha sede presso la Camera di Commercio competente per territorio, è diretto da un Conservatore, nominato dalla Giunta Camerale nella persona del Segretario Generale o di un dirigente della Camera di Commercio stessa, ed è sotto la vigilanza di un Giudice Delegato nominato dal Presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

L'ufficio "provvede alla tenuta" del Registro Imprese, e deve agire conformandosi alle disposizioni del codice civile contenute negli art. 2188 e seguenti; alle disposizioni specifiche di cui all'art. 8 della L. 580/93 (che in parte ha ampliato e modificato talune previsioni del codice civile), alle disposizioni di attuazione del sopraccitato art. 8, che hanno trovato disciplina nel D.P.R. n. 581/95 e nelle successive modifiche (D.P.R. 588/99 e L. 340/00).

Chi e' tenuto all'iscrizione
Nel Registro devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l'attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all'art. 2195 del c.c., nonché l'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c..

Il Registro Imprese è diviso in una sezione ordinaria e tre sezioni speciali.

Sezione Ordinaria.

Nella sezione ordinaria si iscrivono:

-imprenditori individuali commerciali non piccoli,
-società di persone (tranne la società semplice),
-società di capitali
-consorzi fra imprenditori con attività esterna,
-i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia
-gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
-le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione, ovvero l'oggetto principale della loro attività

Sezione Speciale

Alla I° sezione speciale si iscrivono, con diverse qualifiche:

-imprenditori agricoli individuali (persone fisiche e persone giuridiche);
-piccoli imprenditori commerciali
-le società semplici (pubblicità legale dichiarativa)
-imprenditori artigiani

Nella II° sezione speciale si iscrivono:

-società tra professionisti (società tra avvocati)

La III° sezione speciale è destinata alla pubblicità dei legami di gruppo:

-società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette

 

15 luglio 2014 - tratto da camcom.gov.it

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