Dal 1° settembre prossimo, trasmissione elettronica delle fatture per il tax free shopping all'Agenzia delle dogane. Si tratta di un passaggio intermedio che si aggiunge all'emissione del documento su supporto cartaceo da parte del cedente con la fase di attribuzione del visto da parte della detta agenzia.

È con l'art. 38-quater, dpr 633/1972, che il legislatore ha disposto che le cessioni di beni, eseguite nei confronti di soggetti domiciliati o residenti al di fuori della Comunità europea, possono essere effettuate senza applicazione dell'Iva, in presenza di talune condizioni.

I cosiddetti «privati consumatori», domiciliati o residenti al di fuori dell'Ue, possono acquistare beni, per un importo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa), senza essere assoggettati al detto tributo o, in caso, di pagamento dell'imposta, hanno diritto al successivo rimborso, ai sensi del citato art. 38-quater, dpr 633/1972.

A decorrere dall'1/9/2018 (inizialmente, però, la decorrenza era stata prevista dall'1/1/2018 e, successivamente, prorogata all'1/9/2018), l'emissione della fattura, concernenti le cessioni in esame, dovrà essere effettuata dal cedente in modalità elettronica, come disposto dal comma 1, dell'art. 4-bis, dl 193/2016, modificato dal comma 1088, dell'art. 1, della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

Ma andiamo con ordine. In presenza di due requisiti, ovvero che l'acquirente sia una persona fisica «privata» (requisito soggettivo) e che l'operazione abbia per oggetto beni destinati all'uso personale o familiare dell'acquirente per un importo complessivo, comprensivo dell'Iva, superiore a 154,94 (requisito oggettivo), il cedente dovrà emettere fattura, con indicazione di tutti dati richiesti dall'art. 21 del medesimo decreto Iva, annotando sulla stessa gli estremi del passaporto del cliente.

Alle condizioni indicate si aggiungono quelle imposte a carico del cessionario, con la necessità che quest'ultimo trasporti, innanzitutto, i beni al di fuori dell'Ue entro il terzo mese successivo a quello di esecuzione dell'operazione e che restituisca la fattura emessa al venditore vistata dall'ufficio doganale di uscita entro il mese successivo (ovvero il quarto mese successivo a quello di esecuzione dell'operazione).

Il cedente può non applicare l'Iva sulla vendita, emettendo una fattura non imponibile ai sensi del comma 1, dell'art. 38-quater, dpr 633/1972 ma, nel caso in cui il cessionario non esegua le operazioni richieste (trasferimento dei beni entro tre mesi e non restituisca la fattura vistata, cosa sicuramente possibile), lo stesso dovrà emettere una variazione in aumento per il solo tributo entro 30 giorni dal termine di quattro mesi dalla data di esecuzione dell'operazione, pena l'applicazione di una sanzione, in caso di mancata regolarizzazione, dal 50 al 100% del tributo omesso.

È fin troppo chiaro che la procedura appena indicata sarà sicuramente accantonata dai commercianti italiani, giacché presta il fianco a notevoli criticità, soprattutto con riferimento al quasi certo mancato rispetto degli adempimenti del cessionario (trasferimento dei beni entro tre mesi e invio al cedente della fattura vistata).

In alternativa, è possibile per il cedente applicare l'Iva alla cessione e al momento del ricevimento della fattura vistata in dogana, procedere con il rimborso al cessionario, potendo affidarsi anche a soggetti che eseguono detti servizi (tax refund) e che dovrebbero ridurre gli adempimenti di natura amministrativa; al venditore, in tal caso, è permesso anche annotare, nel registro Iva acquisti, l'estratto conto della società, in alternativa all'emissione delle note di credito.

La richiesta del visto sulla fattura deve avvenire, in ogni caso, e si segnala che, in data 10/10/2017, le Dogane hanno pubblicato una nota operativa sull'utilizzo del software per l'apposizione (Sistema Otello) e per la trasmissione dei dati delle fatture dei soggetti passivi Iva italiani che emettono fatture ai sensi del citato art. 38-quater del decreto Iva e, con nota 67079/2019, la stessa agenzia ha comunicato di aver istituito un servizio, di adesione alla procedura appena indicata, che semplifica l'accreditamento alla piattaforma.

I servizi della piattaforma Otello possono essere utilizzati in modalità system-to-system (S2S) e user-to-system (U2S) mentre, per i dati necessari da trasmettere, è previsto uno specifico tracciato («F1»), contenente tutti i dati della fattura, del passaporto e quant'altro.

F.G. Poggiani - 31 luglio 2017 – tratto da Italia Oggi

Altre notizie