Buona parte dei viaggiatori preferisce strutture collettive come hotel, pensioni, villaggi od ostelli. Se si sceglie questa sistemazione al di fuori di un pacchetto di viaggio tutto compreso è bene però ricordare alcune peculiarità del «contratto d'albergo».

Se è l'hotel a essere inadempiente per non aver mantenuto la disponibilità dell'alloggio prenotato, l'albergatore deve procurare al cliente una sistemazione alternativa, di livello pari o superiore a quella originariamente prenotata.

Se ciò si rivela impossibile, il turista ha comunque diritto di ottenere la restituzione del doppio della caparra versata alla prenotazione, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente patito a causa del sopravvenuto annullamento della sua prenotazione (articolo 1385 del Codice civile). Nei limiti fissati dagli articoli 1783 e seguenti del Codice civile, l'albergatore è anche responsabile di furto, smarrimento o danneggiamento delle cose che il viaggiatore ha portato con sé in albergo o ha consegnato in custodia all'albergatore.

Maurizio Di Rocco – 02 agosto 2014 - tratto da sole24ore.com

Altre notizie