In caso di cancellazione l'aereo non decolla, per motivi tecnici o per cause esterne, come scioperi o condizioni metereologiche avverse.

In queste circostanze si ha certamente diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non effettuata, oppure alla riprotezione sul primo volo utile per il proseguimento del viaggio, con l'adeguata assistenza a terra, ma si può aver diritto anche a una compensazione pecuniaria (fino a 600 euro), purché il volo non sia stato cancellato per cause imprevedibili o di forza maggiore, come scioperi, allarmi per la sicurezza o condizioni meteo.

Maurizio Di Rocco – 02 agosto 2014 - tratto da sole24ore.com

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