Il Codice del consumo (Dlgs 206/2005) prevede che, per mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, organizzatore e venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità.

Successive pronunce giurisprudenziali, tuttavia, hanno affermato che l'acquirente di un viaggio tutto compreso, al di là dell'azione contrattuale nei confronti di venditore od organizzatore, possa esperire un'azione risarcitoria direttamente nei confronti del vettore aereo, in quanto il consumatore va configurato come terzo in favore del quale è stato stipulato il contratto di noleggio del velivolo e trasporto dei passeggeri. In ogni caso, il giudice competente sarà quello del luogo in cui il consumatore ha la residenza o ha eletto il domicilio.

Maurizio Di Rocco – 02 agosto 2014 - tratto da sole24ore.com

 

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