Divieto di cottimo, compenso minimo orario fissato dai contratti collettivi (o in mancanza riferimento ai minimi dei ccnl di settore o affini), maggiorazione per il lavoro notturno e festivo e, ancora, divieto di discriminazione nell'accesso alla piattaforma digitale. Con la bollinatura della Ragioneria dello stato vedono la luce gli emendamenti del governo (predisposti dal ministero del lavoro) al dl 101/2019 sulla tutela del lavoro e le crisi di impresa, destinati a rafforzare le misure già introdotte dal provvedimento a favore dei rider. Come già annunciato dal ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, spiegando l'accordo raggiunto dalla maggioranza di governo, rimane la distinzione tra collaboratori le cui prestazioni sono organizzate dal committente e ai quali si applicano le garanzie previste per il lavoro subordinato, e rider autonomi, per i quali è invece introdotto un pacchetto minimo di tutele che vanno, appunto, dal compenso alla privacy. Quanto ai primi, l'intervento del governo riscrive l'articolo 2, comma 1, del dlgs 81/2015 ampliandone l'ambito di applicazione: i rapporti di collaborazione ai quali si applica la disciplina del lavoro subordinato sono quelli caratterizzati da prestazioni di lavoro «prevalentemente» e non più «esclusivamente» personali, continuative e organizzate dal committente, senza che sia necessaria anche la definizione dei tempi e dei luoghi di lavoro.

In merito ai secondi, invece, l'emendamento dell'esecutivo prevede innanzitutto la forma scritta per i contratti con i rider e che questi ultimi ricevano «ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza». In caso di violazione di queste disposizioni, al lavoratore spetterà un'indennità risarcitoria non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno «determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti». Per quanto riguarda i compensi, sparisce la possibilità di retribuire i ciclo-fattorini anche a consegna (purché in misura non prevalente) prevista dal dl 101/2019, perlomeno finché la contrattazione collettiva non interverrà. È infatti demandata ai contratti collettivi la definizione dei criteri di determinazione del «compenso complessivo» che dovranno tenere conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente. In attesa dell'accordo sindacale (e comunque per un anno all'entrata in vigore della legge di conversione) sarà vietato il cottimo e ai rider dovrà essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai ccnl nazionali di settori affini o equivalenti. La paga dei lavoratori dovrà essere maggiorata di almeno il 10% nel caso di lavoro notturno, durante le festività o in caso di «condizioni merceologiche sfavorevoli» che saranno definite dagli stessi contratti o, in difetto, con decreto del ministero del lavoro. Ulteriori tutele sono poi garantite con l'estensione anche ai rider autonomi della disciplina antidiscriminatoria prevista per i lavoratori subordinati e dal divieto di esclusione dalla piattaforma e di riduzione delle occasioni di lavoro dovute alla mancata accettazione della prestazione.

Comunicazioni obbligatorie. Un altro emendamento del governo mantiene in capo al ministero del lavoro il sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie, istituito nel 2007. Il dlgs 150/2015 ha infatti previsto che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro siano trasmesse all'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che poi le mette a disposizione degli altri enti interessati. Tuttavia, a distanza di quattro anni, il passaggio di consegne non c'è stato e il sistema CO è ancora nell'infrastruttura del ministero, gestito con risorse umane e finanziarie dello stesso: l'emendamento ora lo sancisce.

Anna Linda Giglio – 12 ottobre 2019 – tratto da Italia Oggi

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