Bisogna pensarci bene prima di lasciar scadere il ticket per la sosta sulle strisce blu rimanendo parcheggiati e senza integrare il pagamento per il tempo residuo. Lo scorso marzo, il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, aveva indotto tutti a pensare che in questi casi non si può applicare alcuna sanzione, ma nella realtà di tutti i giorni le multe continuano a fioccare e non è detto che un eventuale ricorso possa avere successo.

Vediamo perché.
Lupi ha voluto dare molta enfasi a vecchi pareri dei tecnici del suo ministero e di quello dell'Interno che già dal 2007 davano per non applicabili al caso di sosta con ticket scaduto le sanzioni che per prassi vengono normalmente irrogate in questo caso. Sono quelle contenute nell'articolo 7, comma 15, del Codice della strada, che – nella parte che può riguardare le strisce blu, parla di sosta «limitata o regolamentata». Ciò vuol dire che l'insufficienza del versamento è punibile solo nei pochi casi in cui la sosta – oltre ad essere a pagamento – è permessa per un periodo limitato: quando invece è consentito restare parcheggiati per tutto il tempo che si desidera (pagando), le uniche sanzioni espressamente previste dal Codice (articoli 7, commi 14 e 15, e 157, comma 6) riguardano solo chi non espone il ticket, il "gratta e sosta" o gli altri elementi che dimostrano l'avvenuto pagamento.

Perciò i ministeri dal 2007 affermano che l'unica penalità che potrebbe scattare sarebbe quella eventualmente prevista dal Comune, nel caso abbia fatto un regolamento.
Ma risulta che pochi enti lo hanno fatto. Anche dopo le esternazioni di Lupi, nonostante fosse appoggiato dal suo collega dell'Interno (ministero cui il Codice della strada assegna il coordinamento dei servizi di polizia stradale), Angelino Alfano: incassare penalità come se si fosse privati qualsiasi e più aleatorio che riscuotere con cartella esattoriale. Inoltre, l'Anci (l'associazione dei Comuni) ha assecondato Lupi a livello politico, ma dal punto di vista tecnico non ha mai emanato disposizioni operative (cosa che normalmente fa su altre questioni stradali, pur non avendo alcuna competenza formalmente riconosciuta dal Codice della strada).

Così le multe continuano e chi vuole affermare la tesi ministeriale può farlo solo in sede di ricorso, al prefetto o al giudice di pace. Forse in questo caso può convenire la prima soluzione: le Prefetture dipendono dal ministero dell'Interno e ne dovrebbero seguire la linea, mentre i giudici decidono interpretando le norme più liberamente.

13 agosto 2014 – tratto da sole24ore.com

 

 

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