Possibilità di pagare entro il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) la rata già scaduta alla fine di luglio. La bozza di decreto legge fiscale appena approvato dal Governo rimette in termini tutti i debitori che hanno presentato istanza di rottamazione-ter entro la fine dello scorso mese di aprile. La rimessione in termini riguarda anche i soggetti che avevano presentato istanza di rottamazione-bis, che avessero rispettato o meno la scadenza del 7 dicembre 2018.

A tale riguardo, si ricorda che i debitori che hanno versato entro quest’ultima data le rate in origine in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, rientravano ope legis nella rottamazione-ter, con diritto a pagare le somme residue in 10 rate, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. I soggetti che, invece, non hanno rispettato la suddetta scadenza di dicembre hanno comunque potuto presentare la domanda di rottamazione-ter, con pagamento della prima rata sempre alla fine dello scorso mese di luglio. Anche in questi casi, dunque, in caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine originario, si ha la possibilità di rientrare nella procedura agevolata effettuando il versamento entro il prossimo mese di novembre. L’importo da pagare non cambia: si può dunque utilizzare il bollettino iniziale.

Se il debitore ha versato in ritardo la rata di luglio non deve fare nulla poiché è automaticamente rimesso in termini. In caso di procedure esecutive in corso nei riguardi dei soggetti che hanno saltato l’appuntamento di luglio, una volta pubblicato il decreto legge, la procedura deve essere revocata, atteso il venir meno della decadenza dalla definizione agevolata. Anche alla nuova scadenza del 2 dicembre si applica la sanatoria dei ritardi non superiori a cinque giorni, assicurata alla generalità delle rate dall’articolo 3, comma 14 bis, Dl 119/2018. Sommando tale “moratoria” si giunge alla scadenza del 7 dicembre che, cadendo di sabato, dovrebbe slittare automaticamente a lunedì 9 dicembre.

Nel frattempo, come ci ricorda il comunicato stampa dell’Ader, il 31 ottobre si concentra una pluralità di scadenze collegate alla sanatoria degli affidamenti. Entro tale data, infatti, l’agente della riscossione invierà ai debitori le comunicazioni riferite alla riapertura della rottamazione-ter (istanza trasmessa entro il 31 luglio scorso) nonché alla totalità del saldo e stralcio (istanze trasmesse entro la fine di aprile e entro la fine di luglio scorso). Con tali comunicazioni, l’Ader liquida le somme da versare nelle rate scelte dal debitore e indica eventuali rigetti, totali o parziali, delle istanze suddette. Le comunicazioni in esame, ricordiamo, costituiscono atti impugnabili davanti al giudice competente per materia. In caso di carichi di natura tributaria, occorrerà proporre ricorso entro 60 giorni dalla ricezione davanti alla Commissione tributaria provinciale. In mancanza, il rigetto si consolida definitivamente.

Le istanze di saldo e stralcio presentate da persone fisiche che non presentano i requisiti di legge, ove possibile, sono automaticamente convertite in domande di rottamazione-ter. Di ciò viene avvertito debitore. Sono previste due tipologie di modelli dell’Ader, una per il saldo e stralcio e l’altra per la rottamazione-ter. Per ciascuna domanda presentata, l’Ader indica l’esito della liquidazione (ad esempio, AT per accoglimento totale).

Si ricorda che il pagamento della prima rata, in scadenza anche in questi casi il 2 dicembre prossimo, potrà avvenire attraverso la compensazione con crediti certificati verso pubbliche amministrazioni per appalti e forniture. Non è, invece, ammessa la compensazione con crediti d’imposta tramite modello F24. Il comunicato conferma, infine, che il debitore può pagare anche solo una parte dei carichi rottamati. In questo caso, saranno resi disponibili sul sito dell’Ader i bollettini “parziali”. Per le partite non definite, resta il divieto di dilazione, con l’effetto che si attiveranno le procedure esecutive dell’agente della riscossione.

Luigi Lovecchio – 21 ottobre 2019 – tratto da sole24ore.com

 

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