Indagini bancarie alla prova delle nuove direttive dell'agenzia delle Entrate: se da un lato, infatti, pare mitigato l'approccio dei verificatori che dovrà concentrarsi solo sugli importi più significativi, dall'altro, restano le difficoltà concrete del contribuente nella difesa in quanto le verifiche non riguarderanno, come precisato in un comunicato stampa dell'amministrazione finanziaria, solo l'ultimo periodo di imposta.

Con la circolare 25/2014 del 6 agosto l'Agenzia ha illustrato la strategia per il 2014 per la prevenzione e il contrasto all'evasione. Nella premessa del documento di prassi, viene precisato che le attività istruttorie, salvo i casi in cui gli esiti dell'analisi del rischio impongano un'azione di controllo su periodi di imposta diversi, saranno indirizzate all'anno 2012. Successivamente con un comunicato stampa, è stato chiarito che la previsione contenuta nella circolare deve essere intesa non come un abbandono degli accertamenti per le annualità pregresse, ma come maggior incisività nel contrasto efficace alle frodi.

La circostanza, però, avrà le sue ovvie conseguenze anche, e soprattutto in tema di indagini finanziarie: infatti, più l'esercizio è lontano nel tempo, più è difficile per il contribuente ricordarsi o fornire le giustificazioni del caso. Mentre, infatti, per gli altri accertamenti servono giustificazioni sommarie, per le indagini bancarie il contribuente deve fornire una prova per ogni singolo movimento in entrata ed in uscita.

La Cassazione, in proposito, afferma che la prova deve essere analitica e non generica, con indicazione di ogni movimento bancario, per dimostrare come ciascuna operazione è estranea a fatti imponibili. Il contribuente deve così produrre prove diverse da affermazioni apodittiche, generiche, sommarie e cumulative (Cassazione 25502/2011).

Per quanto riguarda i prelevamenti di carattere personale (viaggi, gioielli, acquisti e così via) difficilmente è conservata la copia dell'assegno o della fattura o altra documentazione che dopo tre o quattro anni potrebbe essere richiesta dall'amministrazione ai fini del controllo.

Questa circostanza, certamente non favorevole, potrebbe in parte essere attenuata dai buoni propositi contenuti nella circolare 25.
Infatti, nel documento di prassi, gli uffici sono stati esortati a utilizzare le indagini finanziarie solo dopo aver riscontrato significative anomalie rispetto alla dichiarazione presentata, non richiedendo così dettagli su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali e/o familiari tenendo conto degli indici di capacità contributiva già noti.

Le indicazioni in tal senso, sono certamente da accogliere favorevolmente, anche se purtroppo l'assenza di un limite numerico, continua a lasciare perplessità. Va detto che già nella circolare 32/2006, era previsto che i contribuenti potevano ritenersi sollevati dall'onere di fornire la dimostrazione per prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, potessero essere ragionevolmente ricondotti nella gestione extra-professionale.

Tuttavia, non di rado, i soggetti accertati sono stati chiamati a giustificare importi di poche centinaia di euro, per i quali proprio per la natura degli stessi, è risultato impossibile assolvere l'onere probatorio. Non di rado, poi i verificatori trasferiscono asetticamente i risultati degli estratti conto nell'avviso di accertamento. Nella circolare 25/2014 è affermato che le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie devono essere applicate con una logica di ragionevolezza «avulse da un acritico automatismo». La stessa indicazione, però, era già contenuta nella circolare 32/2006, anche se in termini pratici ha avuto poco seguito. Vi è quindi da sperare, che le indicazioni contenute ora nella direttiva vengano puntualmente osservate dagli uffici onde evitare comportamenti volti più a colpire le difficoltà di reperire informazioni e documenti che le violazioni fiscali.

Laura Ambrosi - 24 agosto 2014 – tratto da sole24ore.com

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