Niente obbligo di fattura (e solo se la chiede il cliente al momento dell'acquisizione) per alcune tipologie di servizio per automobilisti e per utenti della navigazione espletate dalle imprese che lavorano in concessione per il ministero dei Trasporti e infrastrutture.

Si tratta dei servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, ma anche di quelli per la gestione e la rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche che riguardano i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. L'esonero dall'obbligo di emissione della fattura è previsto dal decreto 8 agosto 2014 del ministero delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.201 del 30 agosto scorso.

Il provvedimento discende dalla possibilità concessa dalla legge 633/1972 sulla disciplina dell'Iva di estendere a volta a volta l'esonero dell'obbligo di emissione della fattura "a categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato, tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi". La stessa normativa precisa che, nei casi previsti dalla normativa, "l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione".

Adriano Moraglio - 1 settembre 2014 – tratto da sole24ore.com

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