Gli strumenti di comunicazione dei professionisti, non solo con la clientela ma anche con i fornitori e la pubblica amministrazione, sono stati arricchiti con l'avvento della posta elettronica certificata (Pec), che permette di certificare l'invio e la ricezione di un messaggio di posta elettronica (email), con questo risolvendo, in pratica, i dubbi che altrimenti potrebbero sorgere nel mittente.

In pratica, il gestore di posta invia al mittente una ricevuta, che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna del messaggio, con una precisa indicazione temporale. 

Attraverso il Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, il legislatore ha voluto riconoscere l'efficacia legale di tale ricevuta, equiparandola in sostanza all'avviso di ricevimento della posta ordinaria e garantendo, quindi, l'opponibilità a terzi dell'avvenuta consegna.
La Pec, per quanto in apparenza simile al servizio di posta elettronica tradizionale, offre un servizio più completo e sicuro, in quanto – oltre a poter essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico – consente di certificare l'invio, l'integrità e l'avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il gestore di Pec del mittente e quello del destinatario, ed è questo il motivo per cui ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Codice
Con il Dlgs 82/2005 è stato emanato il Codice dell'amministrazione digitale (Cad) che ha introdotto la possibilità, da parte della pubblica amministrazione, di utilizzare la Pec per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti che ne hanno fatto preventivamente richiesta.
L'articolo 5, comma 3, del Dl 18 ottobre 2012, n. 179, ha poi introdotto l'articolo 6-bis del Cad, che sancisce la nascita dell'Ini-Pec, ovvero dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, presso il ministero dello Sviluppo economico (www.inipec.gov.it).
In tale indice devono confluire i dati relativi alla Pec delle pubbliche amministrazioni e di imprese e professionisti, che già il Registro delle imprese e gli Ordini o Collegi professionali possiedono, in quanto tali soggetti sono tenuti a comunicare ad essi la propria Pec, secondo l'articolo 16 del Dl 29 novembre 2008, n.185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2). Ciò vale anche per le imprese individuali, alle quali il Dl 18 ottobre 2012, n.179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), con l'articolo 5, commi 1 e 2, ha dato la possibilità, fino al 30 giugno 2013, di comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo Pec.
Tutte le operazioni per la creazione e la tenuta dell'Ini-Pec avvengono sotto la soprintendenza del ministero dello Sviluppo economico che, sentita l'agenzia per l'Italia digitale, con il decreto attuativo del 19 marzo 2013, ha emanato le norme che regolamentano tempi e modalità sia della raccolta che dell'aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica certificata.
Fuori dagli Ordini
Per quanto riguarda i professionisti non iscritti in Ordini o Collegi, la legge 14 del 2013 non impone esplicitamente il possesso della Pec; tuttavia la tendenza del legislatore, sulla base delle novità legislative indicate, sembra essere quella di estendere progressivamente a tutti i soggetti tale onere, al fine di rendere effettivamente possibile, su scala sempre più ampia, la sostituzione della posta ordinaria con la posta elettronica certificata.

NORME E CIRCOLARI
Il valore della posta elettronica certificata
Con il Codice dell'amministrazione digitale è stata introdotta la possibilità, da parte della pubblica amministrazione, di utilizzare la Pec per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti che ne hanno fatto richiesta. L'efficacia legale della ricevuta di una email trasmessa tramite Pec è equiparata all'avviso di ricevimento della posta ordinaria, per cui è garantita l'opponibilità a terzi dell'avvenuta consegna.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
L'istituzione dell'indice nazionale
Con l'introduzione dell'articolo 6-bis del Codice dell'amministrazione digitale), è stata sancita la nascita dell'Ini-Pec, l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, nel quale devono confluire i dati relativi alla Pec della Pa, delle aziende o dei professionisti, indirizzi che il Registro delle imprese e gli Ordini o Collegi professionali possiedono già, in quanto i soggetti indicati sono tenuti a comunicare a essi la propria Pec. Anche le ditte individuali hanno l'obbligo di indicare la propria Pec al Registro delle imprese.
Articolo 5, comma 3, del Dl 18 ottobre 2012, n. 179

Alessandra Pacchioni – 01 settembre 2014 – tratto da sole24ore.com

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