Conto alla rovescia per sfruttare la chance del risparmio fiscale sulle plusvalenze. Entro il 30 settembre si può comunicare alla banca o all'intermediario finanziario l'intenzione di esercitare l'opzione di affrancamento, che permette di sfruttare un'imposta sostitutiva del 20% (pari quindi alla precedente aliquota sulle rendite finanziarie) per pagare al Fisco le imposte sulle plusvalenze maturate e non realizzate al 30 giugno scorso. Una sorta di ultimo appello per evitare la nuova aliquota al 26% introdotta dal decreto Irpef (Dl 66/2014) e in vigore dal 1° luglio.

Scelta opzionale 
Quella dell'affrancamento è una scelta opzionale: per aderire è necessario che il risparmiatore in regime amministrato invii una comunicazione scritta al proprio intermediario. La scelta va comunicata entro il 30 settembre: in caso contrario l'intera plusvalenza sarà tassata al 26 per cento. In sostanza, l'affrancamento è una sorta di «cessione fittizia» che consente di pagare l'imposta sui capital gain di azioni, obbligazioni e derivati con l'aliquota più bassa (20%), come se questi titoli fossero stati venduti il 30 giugno 2014. Se possiede più rapporti titoli, il risparmiatore deve indicare nella comunicazione alla banca per quale rapporto sta richiedendo l'affrancamento.

Non vanno indicati i singoli titoli, dato che non è possibile scegliere per quali titoli affrancare la plusvalenza: tutti i titoli contenuti nel rapporto saranno soggetti allo stesso trattamento impositivo, tranne quelli esclusi da tale procedura, come i titoli di Stato. Una volta comunicata l'opzione alla banca, sarà quest'ultima a occuparsi del versamento dell'imposta sostitutiva (da effettuare entro il 17 novembre perché la scadenza del 16 cade di domenica). Questo in caso di risparmio amministrato.

Nel caso del regime dichiarativo, invece, la sequenza è diversa: il contribuente-risparmiatore deve versare l'imposta sostitutiva entro il 17 novembre e dovrà poi ricordarsi di indicare la scelta nel modello Unico 2015. La strada, invece, resta preclusa nel caso del risparmio gestito perché i redditi vengono tassati in base al momento in cui maturano e non a quelli del realizzo.

Come ricordato dalla circolare 19/E/2014, le plusvalenze latenti possono anche essere compensate con le minusvalenze (prima che queste scadano, ossia prima che siano trascorsi 4 anni). Questa possibilità sussiste anche se le plusvalenze oggetto di affrancamento e le minusvalenze non «appartengono» allo stesso rapporto titoli, a patto però che i due rapporti siano detenuti dallo stesso intermediario. 

Ma chi deve ricordarsi di comunicare l'opzione per l'affrancamento? Chi detiene titoli che hanno subito l'aumento dell'aliquota relativa alla tassazione delle rendite. In base a quanto stabilito dal Dl 66/2014, infatti, non tutti gli strumenti finanziari sono soggetti alla tassazione del 26%: per gli interessi e i premi relativi ai titoli pubblici italiani e a quelli a essi equiparati si continua ad applicare l'aliquota del 12,5 per cento.

La convenienza 
La convenienza dell'affrancamento, però, non riguarda tutti i contribuenti. Il risparmio fiscale è connesso a una serie di variabili: le minusvalenze realizzate già presenti nel dossier titoli, la loro data di scadenza, l'intenzione del risparmiatore di cedere o meno i titoli plusvalenti in un futuro più o meno prossimo. Molto dipende anche dall'andamento dei titoli in portafoglio. Un eventuale rialzo dei prezzi potrebbe indurre ad "aggiornare" il valore fiscale in vista di una futura cessione degli stessi. Al contrario, l'aspettativa di una discesa dei prezzi dei titoli potrebbe indurre a non effettuare l'affrancamento, in quanto l'imposta sarebbe pagata su una ricchezza al momento solo virtuale.

Francesca Milano/Giovanni Parente - 16 settembre 2014 - Tratto da sole24ore.com

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